Agente di affari in mediazione
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L'agente di affari in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Tipologie di agenti:
1. agenti immobiliari;
2. agenti merceologici;
3. agenti con mandato a titolo oneroso;
4. agenti in servizi vari.
Requisiti necessari
Per poter svolgere l’attività di Agente di affari in mediazione è necessario possedere determinati requisiti di carattere personale, morali e professionali (vedi sezione allegati).
Per quanto riguarda i requisiti professionali, è necessario aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione professionale, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento o Bolzano e aver superato un esame presso la Camera di Commercio diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale in relazione al ramo di attività prescelto.
In caso di società, i requisiti morali e professionali devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti.
Corsi di formazione ed esame di idoneità
In provincia di Trento i corsi di formazione professionale sono organizzati da Accademia d'Impresa, Azienda speciale della Camera di Commercio.
L'indizione della sessione d'esame, la convocazione ufficiale all'esame nonché la lista degli idonei per ogni esame vengono pubblicate sempre all'interno della sezione "Avvisi" nella home page del sito camerale.
Per i requisiti necessari all'iscrizione all'esame, per le modalità di iscrizione, i costi nonché per tutte le informazioni sulle sessioni di esame si consiglia di prendere visione della sezione: "Esame di idoneità per Agente di affari in mediazione".
Incompatibilità
L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile (cfr. art. 5 comma 3 della Legge n. 39/1989, modificata dalla Legge n. 238/2021 – in vigore dall’1 febbraio 2022):
- con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;
- con l'attività svolta in qualità di dipendente di un imprenditore che esercita le attività di cui al punto 1), nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Con nota del 12 maggio 2022, il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che l’unica eccezione a tale divieto è riservata a pubblici dipendenti in regime di part-time non superiore al 50%;
- con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
L’attività di agente d’affari in mediazione è incompatibile anche con l’attività di agente e/o rappresentante di commercio, ai sensi dell’art. 5 della Legge 3 maggio 1985, n. 204.
Con parere n. 128364 del 22 maggio 2019, il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che, anche in relazione a questa nuova disciplina, permane l’incompatibilità tra l’attività di mediatore immobiliare e l’attività di amministratore di condominio.
In deroga a quanto disposto dall’art. 5 comma 3 sopra riportato, l'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli artt. 128-sexies e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Tale deroga è stata introdotta dall’art. 28, comma 1 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 ed è in vigore dal 27 agosto 2022.
Come avviare l’attività
Per avviare l'attività è necessario presentare una pratica telematica al Registro delle imprese tramite ComUnica e allegare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), compilata utilizzando il modello MEDIATORI. Eventuali soggetti successivi al primo (in caso di più legali rappresentanti, preposti, dipendenti e collaboratori) devono compilare un ulteriore modello REQUISITI.
I modelli, compilati e sottoscritti dai soggetti interessati, e le autocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, dovranno essere allegati all’istanza telematica trasmessa al Registro delle imprese. Le istruzioni per generare e allegare il modello MEDIATORI sono riportate in calce alla pagina.
All’istanza dovrà essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia; il modello di dichiarazione e l’elenco dei soggetti che la devono sottoscrivere sono riportati in calce.
È necessario compilare anche la sezione FORMULARI (intestati con il nome dell’impresa) per depositare i modelli che verranno utilizzati nello svolgimento dell'attività.
La SCIA deve essere presentata per la sede dell'impresa (o della società) e per tutte le filiali o succursali (sedi secondarie e unità locali). In ciascuna sede o unità locale deve essere nominato un soggetto (amministratore o preposto) in possesso dei requisiti prescritti.
Avvertenze per la compilazione della SCIA
Si raccomanda di compilare il modello SCIA in tutte le sue parti e ponendo particolare attenzione ai dati che vengono inseriti. Il modello SCIA, inoltre, dovrà essere sottoscritto dal dichiarante con firma digitale, oppure con firma autografa; in quest’ ultimo caso il modello dovrà poi essere scansionato, firmato digitalmente dall’intermediario che trasmette la pratica ed inviato unitamente alla copia di un documento di identità valido del dichiarante. I dati inseriti nella SCIA vengono autocertificati dal dichiarante e solo la completa e corretta compilazione consente l’inizio dell’attività a decorrere dalla data di protocollazione della domanda al Registro delle imprese.
Entro 60 giorni dalla presentazione, l’Ufficio provvederà ad effettuare la verifica della domanda e di tutti i requisiti autocertificati. Nel caso in cui venga accertata la carenza di tali requisiti, l’Ufficio, quando possibile, inviterà il richiedente a integrare e conformare la SCIA presentata; in questo caso l’attività dovrà essere sospesa per un periodo non inferiore a 30 giorni. Se le integrazioni richieste non verranno effettuate entro il termine assegnato oppure non sia possibile conformare la SCIA, l’Ufficio dovrà vietare la prosecuzione dell’attività.
Si ricorda, inoltre, che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Camera di Commercio dovrà inviare una segnalazione alla Procura della Repubblica per dichiarazione mendace, al fine dell’applicazione degli eventuali provvedimenti di competenza (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
Polizza di assicurazione
L’Agente di affari in mediazione, prima di iniziare l’attività, deve stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile a copertura dei rischi professionali e per negligenze od errori professionali, estesa anche ai dipendenti e a tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa. Copia della stessa dovrà essere allegata alla pratica telematica di iscrizione al Registro delle imprese.
Il massimale minimo di copertura dovrà essere:
- Euro 260.000,00 per le ditte individuali;
- Euro 520.000,00 per le società di persone;
- Euro 1.550.000,00 per le società di capitali.
A decorrere dall'1 gennaio 2018, gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione senza polizza di assicurazione sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000 (ai sensi dell’art. 3 comma 5 bis della Legge n. 39/1989).
Procedimento disciplinare
E' disponibili online il "Regolamento sul procedimento disciplinare degli agenti d'affari in mediazione" e il procedimento nei confronti degli stessi che, nell'esercizio della loro attività, violino i loro doveri o manchino a qualcuno degli obblighi che la legge impone per la loro attività o turbino il normale andamento del mercato o compiano irregolarità nell’esercizio dell’attività di mediazione.
Modifiche
Le eventuali modifiche inerenti l’attività, le persone e i formulari devono essere comunicate con la procedura telematica sopra descritta, compilando la sezione MODIFICHE del modello MEDIATORI e, se necessario, anche la sezione REQUISITI e/o la sezione FORMULARI.
Iscrizione nell'apposita sezione REA in seguito alla cessazione dell’attività
Per mantenere il requisito professionale i soggetti che cessano di svolgere l'attività possono chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione REA, nel termine di 90 giorni, pena la decadenza, compilando la sezione ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE del modello MEDIATORI, che dovrà essere allegato ad una specifica pratica telematica da trasmettere al Registro delle imprese. L'iscrizione non è obbligatoria, ma è consigliata a quei soggetti che vogliono conservare il requisito professionale acquisito prima delle modifiche apportate alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 dalla legge 5 marzo 2001 n. 57.
Attività di mediazione occasionale
Il mediatore che esercita l’attività in modo occasionale o discontinuo dovrà iscriversi nell’apposita sezione REA, attraverso la presentazione della SCIA MOC del modello MEDIATORI, indicando il periodo di svolgimento dell'attività. Il periodo consentito di esercizio dell’attività non può essere superiore a 60 giorni per anno. Anche il mediatore occasione è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa.
Costi e modalità di pagamento
I diritti di segreteria sono quelli normalmente dovuti per le pratiche del Registro delle imprese (vedi sezione allegati).
Tessera personale di riconoscimento
I soggetti che esercitano l'attività di mediatore devono possedere la tessera personale di riconoscimento.
La tessera personale di riconoscimento:
- può essere rilasciata solo alle persone fisiche che a qualunque titolo (titolare, socio, amministratore, collaboratore, ecc.) svolgono l’attività per conto di un’impresa individuale o di una società;
- ha una durata quadriennale, riporta gli estremi identificativi del possessore, l’indicazione della data di iscrizione e di scadenza;
- alla scadenza dei quattro anni, se l'attività prosegue, deve essere rinnovata su richiesta dell’interessato.
L’interessato che cessa l’attività deve restituire all’Ufficio la tessera di riconoscimento tempestivamente e comunque entro il termine di 90 giorni.
La tessera di riconoscimento non può essere rilasciata a coloro che svolgono l'attività in forma occasionale (art. 12 DM 26 ottobre 2011) e a coloro che sono iscritti come persone fisiche nell'apposita sezione del Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese (art. 8 DM 26 ottobre 2011), ai soli fini del mantenimento del requisito professionale (non attivi).
Modalità di richiesta della tessera e costi
Il rilascio della tessera si effettua esclusivamente su richiesta dell’interessato inviata al seguente indirizzo mail regolazione@tn.camcom.it con indicazione del nome e cognome e numero REA. Seguirà risposta con le indicazioni della documentazione necessaria e del giorno dell’appuntamento. Il rilascio è subordinato ai seguenti pagamenti:
- versamento di € 41,00 alla Camera di Commercio I.A.A. di cui:
- diritti di segreteria (€ 25,00);
- imposta di bollo (€ 16,00) assolta virtualmente nella tessera, pertanto la marca da bollo non potrà essere accettata in forma cartacea dall’Ufficio.
Il versamento deve essere effettuato con le modalità prevista da pagoPA..
Normativa
Legge 3 febbraio 1989 n. 39 con modifiche e integrazioni alla Legge n. 253/1958
Legge 5 marzo 2001 n. 57
D.M. 21 dicembre 1990 n. 452
D.M. 21 febbraio 1990 n. 300
D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011 "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore disciplinata dalla Legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59."
Nota MISE incompatibilità attività di mediazione con impiego pubblico 12/05/2022
Registro delle Imprese
Trento: via Calepina, 13
Rovereto: via Zeni, 8 c/o Trentino Sviluppo Spa
Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link
Per ulteriori informazioni sono disponibili:
- la piattaforma di consultazione e informazione online per gli adempimenti nei confronti del Registro delle imprese SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese;
- il contact center: 199-509922 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- il contatto diretto con l’ufficio di Trento al n. 0461-887111 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e con l’ufficio di Rovereto al n. 0464-443248 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00).