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Aggiornato il: 7 Novembre 2024

Registro dei titolari effettivi

Registro dei titolari effettivi - Camera di Commercio di Trento

Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto 29 settembre 2023 che attesta la piena operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sui titolari effettivi.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3533 del 17 maggio 2024, ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tar Lazio del 9 aprile 2024, a seguito della quale era tornato a decorrere il termine per effettuare la prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 8248 del 15 ottobre 2024, ha sospeso il giudizio e rimesso alla Corte di Giustizia Europea alcune questioni pregiudiziali già sollevate al TAR del Lazio.
Il portale titolareeffettivo.registroimprese.it continua comunque a rimanere aperto e a ricevere, secondo le modalità consuete, le comunicazioni relative alla titolarità effettiva, e le successive variazioni e le conferme annuali.
Sono invece da considerarsi sospese tutte le attività concernenti l’irrogazione delle sanzioni, l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica, nonché la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse.

 

Chi è il titolare effettivo?

Secondo la normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (Decreto antiriciclaggio) ha previsto l’obbligo di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva di alcune categorie di soggetti (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust, ecc.).

Con il D.M. 11 marzo 2022, n. 55 è stato adottato il regolamento, che prevede le modalità di comunicazione, accesso e consultazione dei dati relativi al titolare effettivo.

I soggetti che devono presentare la comunicazione sono:

  • imprese con personalità giuridica (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative e di mutuo soccorso, società consortili)
  • persone giuridiche private
  • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini

Soggetti tenuti alla comunicazione

Per le imprese con personalità giuridica: gli amministratori;
Per le persone giuridiche private: il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione;
Per i trust e istituti giuridici affini: il fiduciario.

Modalità di comunicazione

Le comunicazioni dovranno avvenire attraverso la presentazione di un modello di Comunicazione Unica di impresa, quindi con una “pratica telematica” che dovrà essere firmata digitalmente dai soggetti obbligati.
Si consiglia l’utilizzo dell’applicativo DIRE, che permette una compilazione guidata della pratica. Le istruzioni per la predisposizione delle pratiche sono pubblicate nella sezione Allegati di questa pagina e nella piattaforma SARI – Servizio specialistico Registro imprese.
Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello di comunicazione del titolare effettivo. Solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono solo provvedere alla trasmissione telematica del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella distinta di accompagnamento ai fini della domiciliazione.
Si raccomanda, pertanto, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle comunicazioni nel nuovo “registro dei titolari effettivi” di dotarsi di un dispositivo di firma digitale, che è indispensabile per effettuare l’adempimento.
I dispositivi di firma possono essere richiesti anche alla Camera di Commercio di Trento previo appuntamento. Per eventuali informazioni consultare la pagina relativa alla firma digitale >>>.

 

Termini

 

  • Società, persone giuridiche private, trust ed istituti giuridici affini già esistenti al 9 ottobre 2023: entro l'11 aprile 2024
  • Società e persone giuridiche private di nuova costituzione: entro 30 giorni dalla data di iscrizione nei rispettivi registri
  • Trust ed istituti giuridici affini di nuova costituzione: entro 30 giorni dalla costituzione
  • Variazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva: entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
  • Comunicazione annuale di conferma dei dati e delle informazioni: entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma

Ad oggi non sono state date indicazioni in merito all’adempimento congiunto con il deposito del bilancio; le opportune informazioni saranno pubblicate non appena disponibili.

Costi

Diritti di segreteria

  • Euro 30,00

Imposta di bollo

  • esente

 

Sanzioni

La violazione degli obblighi previsti dalla normativa è soggetta all’irrogazione della sanzione amministrativa prevista  dall’art. 2630 del Codice civile, che va da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 1.032,00.

Accreditamento

Per i soggetti obbligati alla adeguata verifica, come elencati dall’art. 3 del D.lgs. n. 231/2007, è aperta la possibilità di accreditamento per accedere ai dati relativi al titolare effettivo.

Le istanze di accreditamento vengono presentate dai soggetti obbligati tramite il portale dedicato >>> 


Link utili

Normativa:
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 >>>
D.M. 11 marzo 2022, n. 55 >>>
D.M. 16 marzo 2023 >>>
D.M. 20 aprile 2023 >>>
D.M. 12 aprile 2023 >>>
Decreto 29 settembre 2023 >>>

 

 

 

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