Giocattoli
Per giocattolo si intende quel prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.
Obblighi per il fabbricante e il commerciante
Il fabbricante (o un suo mandatario) prima di immettere il giocattolo sul mercato ha l’obbligo di:
- apporre sullo stesso la marcatura CE, la quale attesta che il giocattolo è conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza previsti e che il medesimo ha superato tutte le procedure di conformità indicate dalla norma nazionale che ha recepito quella comunitaria
- predisporre per ciascun prodotto un fascicolo tecnico che contiene tutte quelle informazioni di carattere tecnico e procedurale messe in atto nella realizzazione del giocattolo; esso deve essere tenuto a disposizione delle Autorità di vigilanza.
- apporre sul giocattolo i dati identificativi del prodotto, il proprio nome e indirizzo e redigere le avvertenze d’uso in lingua italiana.
Il commerciante deve porre in commercio solamente giocattoli che recano la marcatura CE, il nome o il marchio e l’indirizzo del fabbricante (o del responsabile dell’immissione sul mercato comunitario), delle avvertenze e precauzioni d’uso redatte in italiano.
Normativa
Il Decreto Legislativo 11 aprile 2011 n. 54 ha recepito e dato attuazione alla Direttiva Comunitaria 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, la quale stabilisce quali sono i principi che devono essere rispettati per garantire un alto grado di protezione della salute e dell’incolumità fisica di chi utilizza questo tipo di prodotti.
E' disponibile al sito Vigilanza sul mercato di Unioncamere.
Vigilanza e sicurezza prodotti
Via Calepina, 13
38122 Trento
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da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
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