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Aggiornato il: 11 Dicembre 2024

Servizi per l'imprenditore

La mediazione civile

La mediazione civile - Camera di Commercio di Trento

ll Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Trento è iscritto al n. 130 del Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia e dispone di due sedi operative:

  • via Calepina 13 - 38122 Trento
  • via Bezzi 28 – 38068 Rovereto (TN) (sede operativa solo per gli incontri di mediazione)

E' obbligatoria, ai sensi dell’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010, nelle controversie relative a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 30 giugno 2023 è obbligatoria anche nelle controversie relative a contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, d’opera, di rete, di somministrazione, di subfornitura, di società di persone (per approfondimenti si veda il seguente link >>>). Dal 1° gennaio 2017 la mediazione è altresì obbligatoria nelle controversie in materia di energia elettrica e gas, ai sensi del TICO (Delibera ARERA n. 209/2016/E/com e successive modifiche). Le domande di conciliazione devono essere presentate presso il Servizio di conciliazione di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) oppure presso altri Organismi accreditati per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Vedi >>> 
Su richiesta della/e parte/i, è possibile tenere gli incontri di mediazione anche in videocollegamento con modalità telematica.

Come si presenta la domanda

La mediazione può essere attivata da una delle due (o più) parti presentando il “modulo per la richiesta di attivazione della procedura” (vedi sezione "Allegati" a fondo pagina), compilato e completo degli allegati indicati, all’organismo del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (Servizio Conciliazione della CCIAA di Trento), specificando all’interno della domanda se la competenza ricade su Trento o Rovereto:

  • via PEC all’indirizzo cciaa@tn.legalmail.camcom.it ***  a partire dal 1° gennaio 2025 tutte le domande di mediazione trasmesse tramite PEC dovranno pervenire al nuovo indirizzo organismomediazione@tn.legalmail.camcom.it.
  • con raccomandata AR indirizzata a: Camera di Commercio - Servizio di conciliazione, via Calepina, 13 - 38122 Trento (TN)
  • consegna a mano presso la sede di Trento (TN) via Calepina 13 negli orari di ufficio.

L’assistenza di un avvocato è necessaria solo nelle mediazioni obbligatorie ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 e in quelle demandate dal giudice in corso di causa, ai sensi dell’art. 5-quater dello stesso decreto. Negli altri casi (mediazioni volontarie e previste da clausola contrattuale) le parti possono scegliere se farsi assistere o se presentarsi da sole.

Procedura (a seguito delle novità della Riforma Cartabia)

Il Servizio Conciliazione convoca il primo incontro (effettivo, non più di programmazione) tra le parti tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda, fatte salve eventuali necessità organizzative del Servizio Conciliazione, soprattutto nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni.
Domanda di mediazione, designazione del mediatore, sede e orario dell’incontro, modalità di svolgimento della procedura, data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti a cura del Servizio Conciliazione.

Ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, la durata massima del procedimento è di tre mesi, prorogabili di altri tre con accordo scritto delle parti. Le parti "partecipano personalmente" alla procedura, possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia, solo in presenza di giustificati motivi.

Al primo incontro (effettivo, e non semplicemente informativo), il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore ne redige verbale, al quale è allegato il testo dell’accordo, che deve essere sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore. L’accordo deve contenere l’indicazione del relativo valore.
Costituisce valore di titolo esecutivo se gli avvocati che assistono le parti certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative, ai principi generali e all'ordine pubblico; negli altri casi l'omologazione è di competenza del presidente del tribunale. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di euro 100.000,00.

Se l'accordo non viene raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, la proposta di conciliazione può essere fatta, su concorde richiesta delle parti in ogni momento del procedimento. In caso di successivo giudizio, quando la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte, che non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, al pagamento del “doppio del contributo unificato” dovuto per la causa, nonché al versamento alla controparte di una somma non superiore nel massimo alle spese della causa medesima.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento.
Al termine della procedura è richiesta la compilazione di un questionario di valutazione del servizio.

Costi 

Il 15 novembre 2023 entra in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 >>> attuativo della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), che disciplina gli organismi di mediazione, i requisiti per i mediatori e le nuove indennità di mediazione. Per le domande presentate dal 15 novembre 2023 devono essere versate all’organismo le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro, secondo le tabelle rispettivamente distinte per le mediazioni obbligatorie e volontarie (consulta la tabella >>>).

Le spese di avvio e di mediazione devono essere versate:

  • dalla parte che avvia la procedura al momento del deposito della domanda;
  • dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate sulla base delle tabelle (spese di mediazione obbligatoria o volontaria), detratti gli importi previsti all’art. 28 co. 5 del DM 150/2023.
In caso di conciliazione al primo incontro sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione, in conformità alle tabelle, con la maggiorazione del 10%.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo le ulteriori spese di mediazione sono calcolate sulla base delle tabelle, con la maggiorazione del 25%.

Per le mediazioni depositate fino al 14 novembre 2023 comprese, per il primo incontro sono dovute solo le spese di avvio (€ 40,00/80,00 + IVA); si continuano ad applicare le tariffe calcolate secondo il D.M. 180/2010 >>>
Sono altresì dovute e versate le spese vive, in aggiunta alle spese di avvio, documentate sostenute dall’Organismo di mediazione per la gestione della procedura, comprese le comunicazioni a mezzo raccomandata a.r. per la convocazione delle parti.

Modalità di pagamento

  • in contanti (sino al limite di 4.999,99 secondo normativa vigente) - bancomat - carta di credito presso lo sportello del Servizio di conciliazione;
  • mediante pagamento on-line sulla piattaforma SIPA >>> che permette al cittadino/impresa di effettuare i pagamenti in assenza di un avviso di pagamento pagoPA.

I soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, cd. split payment (art. 17 ter dpr 633/1972) che partecipano a procedure di mediazione devono versare l'IVA direttamente all'Erario e pagare alla Camera di Commercio il solo importo imponibile.

Agevolazioni fiscali

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da ogni altra tassa o diritto, mentre il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro sino all'importo di euro 100.000,00.

Esenzione pagamento indennità di mediazione

La parte presente ad una mediazione obbligatoria, o disposta dal giudice, che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (situazione reddituale familiare non superiore all’importo aggiornato annualmente con DM del Ministro della Giustizia) non deve alcuna indennità di mediazione.

L'interessato può chiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'Organismo di conciliazione competente di esser ammesso in via anticipata al patrocinio a spese dello stato, al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento.

La parte ammessa al patrocinio a spese dello stato deve depositare all'Organismo di Mediazione, unitamente alla domanda di mediazione o al momento della partecipazione al primo incontro, copia del provvedimento rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Credito d'imposta

In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto ad un credito d'imposta per il pagamento delle indennità di mediazione dovute all'Organismo di conciliazione fino ad un massimo di:

  • Euro 600,00 per procedura;
  • Euro 2.400,00 annuale per le persone fisiche;
  • Euro 24.000,00 annuale per le persone giuridiche.

Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a un massimo di Euro 600,00.
In caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà.
Con il decreto 1 agosto 2023 il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha stabilito le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta, la documentazione da esibire a fondamento della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.
La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, completa dei dati fiscali dei soggetti aventi diritto al credito, delle fatture e dei pagamenti, deve essere inviata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione. L'invio dell'istanza deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma, attiva da fine gennaio 2024, lsg.giustizia.it >>> con le credenziali spid, cie e carta nazionale dei servizi.
Quando lo stesso soggetto richiede il rimborso di più crediti di imposta è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.
Il Ministero della Giustizia, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione delle agevolazioni, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante.
Il credito d'imposta è fruibile in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) tramite modello F24 a partire dalla data di comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione da parte del Ministero.
Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Normativa e Regolamenti


 

Conciliazione

Via Calepina, 13
38122 Trento

Tel 
0461 887213 - 218 - 301
Orari 

Reperibilità telefonica:
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Si accede all'ufficio solo su appuntamento.

Contatti: 

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