PEC Posta elettronica certificata
*** AGGIORNAMENTO DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORI
Dal 1° gennaio 2025 l’obbligo di possedere ed iscrivere al Registro delle imprese un indirizzo di domicilio digitale (ex PEC) è stato esteso anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria (art. 1, comma 860, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 “Legge di Bilancio 2025”).
In attesa e nell’auspicio di ricevere a breve maggiori informazioni e chiarimenti da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si ritiene che il citato adempimento debba riguardare tutti i casi di iscrizione di nuove società (sia di capitali che di persone, cooperative e società consortili incluse) che si sono costituite a partire dal 1° gennaio 2025.
Sebbene sia preferibile che l’amministratore abbia un proprio domicilio digitale personale ed univoco, in mancanza di espressi divieti nell’attuale formulazione normativa, sarà possibile, in questa prima fase, indicare anche il domicilio digitale della stessa società amministrata.
La comunicazione della PEC al Registro delle imprese va inserita negli appositi riquadri della modulistica riservati al domicilio; in mancanza dell’indicazione della PEC degli amministratori, l’Ufficio sospenderà la pratica e ne richiederà l’integrazione.
Per il momento e, si ribadisce, in attesa di indicazioni dagli organi nazionali, non sono previsti adempimenti a carico degli amministratori di società già iscritte prima del 1° gennaio 2025.
La PEC (Posta elettronica certificata) è un servizio di posta elettronica che permette di ottenere garanzia del ricevimento del messaggio da parte del destinatario e dell'integrità del messaggio ricevuto. A differenza della posta elettronica tradizionale, ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento.
Chi è tenuto alla comunicazione
Tutte le imprese, sia individuali che società, devono iscrivere al Registro delle imprese il proprio indirizzo di PEC, che deve essere univoco (cioè riferito esclusivamente all’impresa) e attivo. L’indirizzo di PEC costituisce l’equivalente “elettronico” della sede legale; tale indirizzo deve naturalmente essere tenuto costantemente aggiornato ed attivo.
Attivazione di un indirizzo PEC
La Camera di Commercio di Trento non rilascia caselle PEC. Gli indirizzi PEC vengono forniti – a pagamento – da gestori autorizzati. I costi sono quelli stabiliti da ogni singolo gestore.
>>> elenco pubblico gestori PEC
Come comunicare l’indirizzo PEC al Registro delle imprese
1. Modalità semplificata
Con la modalità semplificata (pratica semplice), l’adempimento può essere svolto in piena autonomia e con la massima sicurezza dal titolare dell’impresa individuale o da un legale rappresentante della società (consigliere, amministratore, socio di s.n.c. e società semplice, socio accomandatario di s.a.s). La procedura non richiede registrazione ed è gratuita.
Per iscrivere la PEC sono necessari :
- un dispositivo di firma digitale;
- il Codice fiscale dell’impresa;
- il Codice fiscale del dichiarante (titolare o legale rappresentante).
La procedura semplificata, dopo aver effettuato alcuni controlli, predisporrà automaticamente una pratica di Comunicazione Unica recuperando dal Registro delle imprese le altre informazioni necessarie (denominazione società, cognome e nome del legale rappresentante, ecc.).
>>> accedi alla modalità semplificata
2. Modalità Comunicazione unica
È possibile predisporre la pratica tramite la Comunicazione unica, compilando la relativa modulistica mediante uno dei seguenti applicativi: Fedra Plus, Starweb o altri software compatibili.
Per informazioni sulla predisposizione e la trasmissione delle pratiche, contattare il call center del Registro delle imprese: 199 509922.
Costi
La comunicazione dell'indirizzo di PEC è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.
Sanzioni
Se il Registro delle imprese riceve una “pratica” telematica da parte di un’impresa, che non ha iscritto il proprio indirizzo di PEC, deve sospenderla e richiederne l’integrazione con l’indirizzo di PEC; trascorsi 45 giorni (se impresa individuale) o 3 mesi (se società) senza che la “pratica” sia stata regolarizzata, la stessa si intende come non presentata.
Approfondimenti e normativa
Per riferimenti normativi e approfondimenti consulta:
- il portale del Registro delle imprese
- il sito dell’Indice nazionale degli indirizzi Pec INI-PEC
- il sito dell’Agenzia dell’Italia Digitale (AGID)
- la Comunità online PEC
Registro delle Imprese
Trento: via Calepina, 13
Rovereto: via Zeni, 8 c/o Trentino Sviluppo Spa
Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link
Per ulteriori informazioni sono disponibili:
- la piattaforma di consultazione e informazione online per gli adempimenti nei confronti del Registro delle imprese SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese;
- il contact center: 199-509922 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- il contatto diretto con l’ufficio di Trento al n. 0461-887111 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e con l’ufficio di Rovereto al n. 0464-443248 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00).