Sanzioni amministrative
La normativa sul Registro delle imprese, REA (Repertorio Economico Amministrativo) ed Albo delle imprese artigiane prevede che le domande, le denunce, i depositi e le comunicazioni debbano essere effettuate entro termini precisi.
Quando l'adempimento viene effettuato in ritardo o è omesso, la Camera di commercio accerta la violazione, attraverso l'emissione di un verbale di accertamento che viene notificato agli obbligati principali (titolare dell'impresa individuale e amministratori dei soggetti collettivi), nonchè, nel caso di società, anche alla società stessa in quanto responsabile in solido.
Si precisa che il pagamento effettuato alla società per l’importo complessivo chiude il procedimento sanzionatorio nei confronti di tutti gli obbligati (che sono pertanto esonerati dal pagamento del singolo verbale).
La notifica viene effettuata agli obbligati principali a mezzo posta (con cartolina verde – atti giudiziari), mentre alla società e alle imprese individuali viene notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata iscritto nel Registro delle imprese. Per la notifica tramite cartolina verde, ad ogni obbligato verrà richiesto il pagamento delle relative spese pari ad euro 13,00.
La violazione si intende commessa il primo giorno successivo alla scadenza del termine per l’invio della domanda (e non il giorno di presentazione della domanda o della denuncia al Registro delle imprese). Sono previste inoltre sanzioni amministrative per denunce non veritiere o utilizzo non consentito del titolo di maestro artigiano.
Sanzioni del Registro delle imprese
L'importo della sanzione dipende dall'entità del ritardo della domanda o del deposito effettuato:
Soggetti |
Importo sanzione |
Importo ridotto* |
---|---|---|
Imprese individuali in caso di tardiva o di omessa presentazione della domanda di iscrizione/modifica/cancellazione |
da € 10,00 a € 516,00 |
€ 20,00 |
Società/Consorzi per istanze/depositi presentati nei 30 gg successivi alla scadenza del termine |
da € 34,33 a € 344,00 per le domande |
€ 68,66 € 91,56 per il bilancio |
Società/Consorzi per istanze/depositi presentati oltre i 30 gg successivi alla scadenza del termine |
da € 103,00 a € 1.032,00 per le domande |
€ 206,00 € 274,66 per il bilancio |
*Se il pagamento della sanzione avviene entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento è possibile effettuare il pagamento liberatorio ridotto (pari al doppio del minimo della sanzione prevista, ai sensi dell’art. 16 legge 24 novembre 1981, n. 689).
Sanzioni REA (Mod. S5 - UL - R)
L'importo della sanzione dipende dall'entità del ritardo della denuncia effettuata.
Giorni di ritardo |
Importo sanzione |
Importo ridotto* |
---|---|---|
dal 1° al 30° giorno di ritardo |
€ 30 |
€ 10,00 |
dal 31° giorno |
€ 154 |
€ 51,33 |
*Se il pagamento avviente entro 60 giorni della notifica del verbale di accertamento, è possibile effettuare il pagamento liberatorio ridotto (pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689).
Sanzioni Albo delle imprese artigiane
L’applicazione delle sanzioni amministrative è prevista nei seguenti casi (art. 19 della L.P. n. 11/ 2002):
- per un uso non consentito di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, in violazione dell’art. 3, comma 4 bis
- per un uso non consentito del titolo di maestro artigiano, in violazione dell’art. 14, comma 3
- in caso di mancata comunicazione della variazione relativa ai requisiti e alle condizioni che determinano la cancellazione dall’albo entro i sessanta giorni dal suo verificarsi
Gli importi sono i seguenti:
Motivo | Importo sanzione | Importo applicato |
Uso non consentito di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato |
da € 250,00 a € 2.500,00 |
€ 500,00 |
Uso non consentito del titolo di maestro artigiano |
da € 250,00 a € 2.500,00 |
€ 500,00 |
Mancata comunicazione della variazione relativa ai requisiti e alle condizioni che determinano la cancellazione dall’albo entro i sessanta giorni dal suo verificarsi |
da € 100,00 a € 1.000,00 |
€ 200,00 |
Modalità e Termini di pagamento
Il pagamento deve essere effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale, seguendo le istruzioni allegate al verbale di accertamento di violazione.
Presentazione scritti difensivi e richieste di audizione
Entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale, gli interessati possono far pervenire alla C.C.I.A.A. di Trento, Ufficio Commercio e Ambiente - Servizio Commercio, scritti difensivi e documenti; inoltre possono chiedere di essere sentiti (art. 18 legge 689/81).
Gli scritti difensivi vanno redatti in carta semplice ed inviati con una delle seguenti modalità:
- via pec: cciaa@tn.legalmail.camcom.it
- via e-mail: registro.imprese@tn.camcom.it
- a mezzo raccomandata A.R. (C.C.I.A.A. di Trento – Ufficio Commercio e Ambiente - Servizio Commercio, via Calepina 13 – 38122 Trento; tel. 0461 887372)
- via fax: 0461/887386
Si precisa che devono essere espressamente indicati ed argomentati i motivi specifici per i quali si vuole impugnare il verbale. In tale ipotesi si ricorda che sono comunque dovute le spese di notifica. Non va invece versato l'importo della sanzione.
Per info: Ufficio Commercio e Ambiente - Servizio Commercio; tel. 0461 887372.
Normativa
Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale
Legge 4 novembre 1981, n. 630 - Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio
Legge Provinciale 1 agosto 2002, n. 11 – Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento
Codice civile: Art. 2194; Art. 2630; Art. 2631
Registro delle Imprese
Trento: via Calepina, 13
Rovereto: via Zeni, 8 c/o Trentino Sviluppo Spa
Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link
Per ulteriori informazioni sono disponibili:
- la piattaforma di consultazione e informazione online per gli adempimenti nei confronti del Registro delle imprese SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese;
- il contact center: 199-509922 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- il contatto diretto con l’ufficio di Trento al n. 0461-887111 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e con l’ufficio di Rovereto al n. 0464-443248 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00).