Diritto annuale 2021
DOVUTO DALLE IMPRESE E DALLE UNITÀ LOCALI CHE SI ISCRIVONO NEL 2021 AL REGISTRO IMPRESE O AL REA
NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PROT. N. 0286980 DEL 22.12.2020
La misura del diritto annuale 2021 è invariata rispetto all’anno 2020, per effetto del combinato disposto del D.L. n. 90/2014 che prevede la riduzione del 50% degli importi previsti dal D.M. 21/4/2011 e del D.M. 12/03/2020 che fissa la maggiorazione del 20% per la realizzazione di progetti strategici.
Dal 1° gennaio 2021, gli importi del diritto annuale dovuti dalle imprese che chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o che aprono nuove unità locali o sedi secondarie, sono i seguenti:
Imprese individuali che si iscrivono in sezione speciale | Importo Sede | € 53,00 (*) | Importo Unità locale | € 11,00 (*) |
Imprese individuali che si iscrivono in sezione ordinaria | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Società semplici agricole | Importi Sede | € 60,00 | Importi Unità locale | € 12,00 |
Società semplici non agricole | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Società tra avvocati D.Lgs. 96/2001 | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Società cooperative | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Consorzi | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono in sezione ordinaria | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Società di capitali | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Società di persone | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Altre tipologie | ||||
Unità locali o sedi secondarie aperte di imprese con sede principale all'estero | € 66,00 | |||
Soggetti che si iscrivono al Repertorio economico amministrativo-REA (es. enti non commerciali che esercitano in modo secondario e non prevalente un’attività economica di natura commerciale) | € 18,00 |
Si ricorda che nel caso di iscrizione simultanea in sezione speciale di sede e unità locale, occorre utilizzare gli importi non arrotondati (€ 52,80 per la sede e € 10,56 per ogni unità locale); l’arrotondamento si effettua sull’importo totale dovuto.
IMPRESE GIÀ ISCRITTE ALL’1/1/2021
Per le imprese già iscritte all’1/1/2021 gli importi da versare sono gli stessi di quelli riportati nella tabella precedente, salvo che per le imprese, diverse da quelle individuali, iscritte in Sezione ordinaria. In questo caso, il diritto da versare si determina in base agli scaglioni di fatturato IRAP conseguito nel periodo di imposta precedente.
Tali imprese, se esercitano attività economica anche attraverso unità locali, devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale tenuto conto dell’importo massimo previsto.
Si ricorda che il calcolo può essere effettuato collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione “calcola e paga”.
Di seguito si illustrano i criteri che vengono adottati per definire l’importo.
Le imprese, diverse da quelle individuali, iscritte in Sezione ordinaria, calcolano l’importo del diritto annuo sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato IRAP, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa.
Da Euro | A Euro | Aliquote |
0 | 100.000 | € 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000 | 250.000 | 0,015% |
oltre 250.000 | 500.000 | 0,013% |
oltre 500.000 | 1.000.000 | 0,01% |
oltre 1.000.000 | 10.000.000 | 0,009% |
oltre 10.000.000 | 35.000.000 | 0,005% |
oltre 35.000.000 | 50.000.000 | 0,003% |
oltre 50.000.000 | 0,001% (fino ad un massimo di Euro 40.000) |
L’importo da pagare si ottiene determinando quanto dovuto per la sede, aggiungendo il 20% per ciascuna unità locale se presente, tenuto conto del limite massimo di € 200,00 per ognuna di esse. In tutti i calcoli intermedi si mantengono 5 cifre decimali. L’importo complessivo così ottenuto va ridotto del 40% (percentuale risultante dall’applicazione della riduzione del 50% e dell’aumento del 20%), poi arrotondato alla 2° cifra decimale e infine versato all’unità di euro.
Scadenza del versamento
Il diritto annuale 2021 deve essere versato entro il 30 giugno 2021 oppure entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Tale maggiorazione deve essere versata al centesimo di euro ed è, comunque, dovuta, anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, effettuano il versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.
PROROGA SCADENZA VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2021
L’art. 9-ter del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha prorogato al 15 settembre 2021 il termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IVA e IRAP) che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF.
La proroga riguarda anche le seguenti categorie di contribuenti:
• presentano cause di esclusione da ISA;
• applicano il regime forfettario (L. n. 190/2014);
• adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (L. n. 111/2011);
• partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti per beneficiare della proroga.
La proroga riguarda anche il diritto annuale.
Il termine del 15 settembre è fisso: non è possibile fruire di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per il calcolo è disponibile un foglio elettronico in formato .xlsx >>>
Per maggiori informazioni e per pagare online il diritto annuale consulta il sito web dedicato: il diritto annuale camerale