Diritto annuale
Che cos'è il diritto annuale
Il diritto annuale è il tributo che devono pagare ogni anno le imprese iscritte al Registro delle imprese, come previsto dall'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 >>> e regolamentato dal Decreto del Ministero dell'industria dell'11 maggio 2001, n. 359 >>>
Chi deve pagare - quanto pagare - quando pagare
Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio (art. 3 del Decreto del Ministero dell'industria n. 359/2001 >>>).
Start-up innovative e Incubatori certificati d'impresa sono esonerati dal pagamento del diritto annuale per 5 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese (requisito necessario per ottenere l'esenzione).
Quanto si paga
Gli importi sono definiti con decreto ministeriale in base a una ripartizione tra soggetti che pagano in misura fissa e soggetti che pagano proporzionalmente al fatturato IRAP dell’esercizio precedente, sulla base di scaglioni predefiniti.
Per il calcolo del diritto dovuto dall’impresa consulta la sezione Calcola&paga su dirittoannuale.camcom.it >>>. Il portale consente anche il pagamento on-line tramite la piattaforma PagoPA.
All’interno delle singole annualità, si trovano le tabelle con gli importi
2025 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Quando si paga
Per le imprese o unità locali iscritte in corso d’anno il diritto deve essere pagato entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione.
Per le imprese già iscritte, il diritto deve essere versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (termine stabilito dall’art. 17 comma 3 lett. a) del D.P.R. 7.12.2011 n. 435 e s.m.i).
Entro il 30° giorno successivo al termine ordinario è possibile effettuare il versamento maggiorando l’importo dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo di interesse corrispettivo.
Entro un anno dalla relativa scadenza, possono essere sanate spontaneamente tramite l’istituto del ravvedimento operoso, le violazioni di omesso, incompleto, o tardato versamento ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 >>>.
Società di capitali:
- con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve essere comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Modalità di pagamento
Imprese già iscritte
Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:
- pagare online tramite la piattaforma pagoPA. Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it >>> e utilizzando la funzione ‘calcola e paga’, si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;
- utilizzare la nuova App Impresa Italia o collegarsi al sito impresa.italia.it >>> dove si trova la funzione Paga Ora e la funzione Calcola e Paga. L’accesso all’App Impresa Italia o in alternativa al sito impresa.italia.it >>> è consentito al legale rappresentante o al titolare dell’impresa tramite la propria identità digitale (SPID, CIE/CNS);
- pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento del diritto annuale con codice tributo 3850 può essere effettuato mediante il servizio telematico F24 Web o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it.
Nuove imprese e unità locali di nuova iscrizione
Le nuove imprese e unità locali possono pagare:
- come modalità principale, mediante addebito diretto al momento della protocollazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese o al REA.
- in alternativa, con modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della pratica
Richiesta di rimborso o compensazione
Per il rimborso del diritto annuale versato per errore o in misura superiore al dovuto è necessario presentare la richiesta di rimborso - utilizzando l'apposito modulo - entro 24 mesi dalla data di pagamento, a pena di decadenza (art. 10 del D.M. 359/2001 >>>), da inviare:
- via e-mail a diritto.annuo@tn.camcom.it;
- via PEC all’indirizzo: cciaa@tn.legalmail.camcom.it;
- a mezzo posta indirizzata a CCIATA di Trento Servizio riscossioni, via Calepina 13, 38122 Trento.
Si ricorda che, in alternativa al rimborso, l'importo del diritto annuale erroneamente versato può essere portato in compensazione con altri tributi. La compensazione è un'operazione che si effettua tramite modello F24 e consente al contribuente di recuperare immediatamente il credito vantato.
Si evidenzia che è compensabile il solo versamento effettuato con il codice tributo "3850” che identifica il diritto annuale, come prescritto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 115/E del 2003 >>>.
Ravvedimento operoso
Entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del pagamento del diritto annuale tutti i contribuenti possono sanare l'omesso versamento del diritto annuale (totale o parziale) utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, consistente nel versamento del diritto omesso, degli interessi e di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, a condizione che la violazione stessa non sia già stata accertata.
Le violazioni per omesso, incompleto o tardato versamento possono essere regolarizzate mediante il pagamento:
- del tributo non versato o versato in misura inferiore;
- della sanzione ridotta;
- degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Termini per il ravvedimento operoso
Il contribuente che non ha versato in tutto o in parte il tributo alle prescritte scadenze, può ravvedersi secondo le seguenti modalità:
RAVVEDIMENTO BREVE - entro 30 giorni dalla violazione, mediante il contestuale pagamento di:
- diritto annuo dovuto;
- 1/10 del minimo della sanzione irrogabile cioè il 3% del diritto annuale non versato;
- interessi moratori calcolati al tasso legale;
RAVVEDIMENTO LUNGO - entro un anno dalla violazione, mediante il contestuale pagamento di:
- diritto annuo dovuto;
- 1/8 del minimo della sanzione irrogabile cioè il 3,75% del diritto annuo non versato o versato in ritardo;
- interessi moratori calcolati al tasso legale.
Come si calcola il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso si perfeziona attraverso il pagamento dei seguenti importi:
- diritto (per i casi di omesso od incompleto pagamento);
- interessi commisurati al tributo non versato, applicando il tasso legale annuo relativo ai singoli periodi di riferimento, con maturazione giornaliera, dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui il versamento viene eseguito;
- sanzione pari al:
- 3% (ossia 1/10 della sanzione minima, pari al 30%) del tributo non versato, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione;
- 3,75 % (ossia 1/8 della sanzione minima, pari al 30%) del tributo non versato, se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla violazione;
Tasso legale:
- 2,00 % dall’ 01.01.2025 stabilito dal D.M. 10 dicembre 2024
- 2,50 % dall’ 01.01.2024 stabilito dal D.M.29 novembre 2023
- 5,00 % dall’ 01.01.2023 stabilito dal D.M. 13 dicembre 2022
- 1,25 % dall’ 01.01.2022 stabilito dal D.M. 13 dicembre 2021
- 0,01 % dall’ 01.01.2021 stabilito dal D.M. 11 dicembre 2020
- 0,05 % dall’ 01.01.2020 stabilito dal D.M. 12 dicembre 2019
- 0,80 % dall’ 01.01.2019 stabilito dal D.M. 12 dicembre 2018
- 0,30 % dall’ 01.01.2018 stabilito dal D.M. 13 dicembre 2017
Come pagare nel caso di ravvedimento operoso
Il versamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24, compilando la sezione “IMU e altri Tributi Locali”e indicando i seguenti codici:
- 3850 per il tributo
- 3851 per gli interessi
- 3852 per la sanzione
Nel campo anno di riferimento deve essere indicato, per tutti e tre i codici tributo, l'anno per il quale è dovuto il diritto e non l'anno in cui avviene il pagamento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013 >>> e alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22 ottobre 2013 >>>.
Attenzione!
Il versamento di interessi e sanzioni rispettivamente con i codici tributo 3851 e 3852 avviene con F24 ed è esclusa tuttavia la compensazione (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003 >>>).
Cosa non si può fare: in caso di tardata presentazione del mod. F24 a zero, il pagamento della sanzione con il cod. tributo 8911 “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’IRAP e all’IVA”, non sana la violazione relativa al diritto annuale.
Se il termine di versamento cade di sabato o di giorno festivo, viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Sanzioni e cartelle esattoriali
Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dal Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 >>> del Ministero delle attività produttive e dal Regolamento camerale sulle sanzioni amministrative tributarie >>> approvato con Deliberazione della Giunta camerale n. 54 del 17 maggio 2019.
La Camera di Commercio di Trento procede alla contestazione delle violazioni per diritto annuale ed all'irrogazione delle relative sanzioni utilizzando le seguenti modalità:
- Tramite iscrizione a ruolo diretta senza preventiva contestazione (ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 D.M. n. 359/2001, dell'art. 8 del D.M. n. 54/2005, dell'art. 17 comma 3 del D. Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e dall'art. 13 del Regolamento camerale);
- Tramite notifica di atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs n. 472/97 e s.m.i. , dell'art. 8 del D.M. n. 54/2005 e dall'art. 13 del Regolamento camerale).
L’aliquota della sanzione è pari al 30% nel caso di omesso versamento totale o parziale. Si applica l’aliquota del 10% nel solo caso delle imprese neo-iscritte che eseguono il pagamento entro trenta giorni successivi ai trenta giorni decorrenti dalla data di iscrizione (cd versamento tardivo).
In seguito all'emissione del ruolo, il competente Agente della riscossione notifica una cartella di pagamento nella quale vengono evidenziati i seguenti codici tributo:
- 961 per il diritto annuale;
- 962 per la sanzione;
- 992 per gli interessi, calcolati al tasso legale, dalla scadenza del diritto annuale al giorno di pagamento e/o, per quanto omesso, fino alla data di emissione del ruolo.
Le modalità di pagamento delle cartelle sono esclusivamente quelle riportate in cartella a cura dell’Agente della Riscossione, consultabili anche dal sito dell’Agenzia Entrate Riscossione.
Chiarimenti sulla cartella esattoriale e richiesta di annullamento della cartella
Il Servizio Riscossioni è a disposizione per qualsiasi chiarimento e, nel caso riconosca l’errata emissione della cartella, potrà annullare (sgravio) totalmente o parzialmente la stessa.
L'interessato potrà contattare l’Ufficio:
- via e-mail a diritto.annuo@tn.camcom.it;
- via PEC all’indirizzo: cciaa@tn.legalmail.camcom.it;
- per posta a: CCIATA, Servizio Riscossioni, via Calepina 13, 38122 Trento
- per telefono n. 0461 887111 – 0461 887252
Richiesta di riesame della cartella esattoriale
Il contribuente, dopo aver ottenuto i chiarimenti dall'ufficio, nel caso in cui ritenga comunque illegittima o infondata la cartella, può presentare al Segretario generale della Camera di Commercio di Trento (via PEC all'indirizzo cciaa@tn.legalmail.camcom.it oppure a mezzo posta a CCIATA di Trento, Via Calepina 13, 38122 Trento, richiesta di riesame in autotutela, mediante presentazione di memorie difensive. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela non interrompe, né sospende il termine per la proposizione del ricorso di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente.
Avverso la cartella di pagamento è possibile proporre ricorso alla Corte di Giustizia tributaria provinciale di Trento entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa.
Il ricorso deve essere notificato anche alla Camera di Commercio di Trento nei seguenti modi: tramite Ufficiale giudiziario, mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano.
Regolarizzazione anni precedenti
Al fine di procedere alla regolarizzazione di un diritto annuale non versato o versato in misura incompleta è necessario verificare due condizioni:
- se siano scaduti i termini per il ravvedimento operoso (entro un anno dalla scadenza);
- se la Camera di Commercio abbia già trasmesso il ruolo all'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'anno interessato.
Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini per il ravvedimento operoso (un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento) è conveniente procedere senz'altro a tale forma di regolarizzazione che evita ogni successiva irrogazione di sanzione da parte dell'Ente.
Invece una volta scaduti i termini per il ravvedimento, e fino alla trasmissione del ruoli da parte della CCIATA, si potrà contattare l’Ente camerale alla mail: diritto.annuo@tn.camcom.it o tramite PEC : cciaa@tn.legalmail.camcom.it che emetterà l’ atto contestuale di accertamento e irrogazione della sanzione.
Una volta notificato il suddetto atto sarà possibile eseguire il pagamento di quanto dovuto (a titolo di diritto, sanzioni e interessi) con modello F24, entro 60 giorni dalla notifica.
Quando il ruolo è già stato trasmesso non si può più procedere a versamenti con modello F24.
Riscossioni - diritto annuale
Via Calepina, 13
38122 Trento
Reperibilità telefonica:
da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
Si accede all'ufficio solo su appuntamento