Imprese di autoriparazione
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.
Attività di battilamiera
L’attività di battilamiera può essere svolta solo da imprese in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ribadito in un proprio parere che tale attività rientra nel campo di applicazione della Legge 122/92. Pertanto chi vorrà iscriversi al Registro Imprese di Trento come “attività di battilamiera” dovrà dimostrare i requisiti per la sezione carrozzeria e possedere una propria officina.
L'attività di autoriparazione si distingue in tre sezioni:
- meccatronica
- carrozzeria
- gommista
L’impresa può essere iscritta in una o più sezioni in relazione all’attività effettivamente esercitata.
Requisiti necessari
L'impresa deve preporre alla gestione tecnica di ogni officina una persona in possesso di specifici requisiti professionali, che può essere il titolare, socio, amministratore o un responsabile tecnico (vedi allegati).
Riconoscimento dell’attività di meccatronica
Dal 2013 le attività di “meccanica motoristica” ed “elettrauto” rientrano nella attività di “meccatronica” (legge 11 dicembre 2012, n. 224).
Le imprese attive al 5 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge), che operano nel settore meccanica motoristica o elettrauto, possono continuare a svolgere l’attività per la quale risultano iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle Imprese artigiane fino al 5 gennaio 2024 (termine così prorogato ai sensi della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe, di data 24 febbraio 2023, n.14).
Entro tale data le imprese interessate hanno l’obbligo di integrare la formazione del proprio responsabile tecnico attraverso i corsi di riqualificazione professionale di cui al comma 2, dell’art. 3 della legge n. 224/2012. Solo dopo la frequenza con esito positivo del corso, le imprese potranno ottenere il riconoscimento per l’attività di meccatronica.
Nel caso in cui il responsabile tecnico delle imprese che svolgono attività nel settore meccanica, motoristica o elettrauto abbia un'età superiore a 55 anni (al 5 gennaio 2013), l'attività può essere proseguita fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia senza necessità di integrare la formazione del responsabile tecnico.
L'ENAIP- Trentino a mezzo del proprio Centro di formazione professionale di Villazzano organizza i corsi di riqualificazione professionale in meccatronica.Ulteriori informazioni possono essere reperite contattando Enaip Trentino, Centro di formazione professionale al numero 04611723740 o all’indirizzo mail roberta.bridi@enaip.tn.it
Abilitazione altri settori
Le imprese già abilitate prima del 5 gennaio 2013 ad una o più attività di cui all’art. 1, comma 3, lettera a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 224/2012 (meccatronica carrozzeria e gommista) che vogliono conseguire l’abilitazione anche per uno o entrambe le altre attività, possono avvalersi, fino al 5 gennaio 2024, dei corsi regionali teorici-pratici di qualificazione di cui all’art. 7, comma 2, della L. 122/92 che sono, in questo caso, direttamente abilitanti senza richiedere l’esercizio per almeno un anno dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore, nell’arco degli ultimi cinque anni (art. 1132 della Legge 205/2017 e art-22-ter della Legge 14/2023)
Come avviare l’attività
È necessario presentare una pratica telematica al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane tramite ComUnica e allegare la Segnalazione Certificata di Inizio attività utilizzando il modulo SCIA.
La SCIA è necessaria per la sede dell’impresa (o della società) e per tutte le filiali o succursali (sedi secondarie e unità locali). Ogni officina dovrà avere un preposto alla gestione tecnica, tranne il caso in cui le officine risultino tra loro contigue.
I modelli, compilati e sottoscritti dal soggetto interessato, e le autocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, dovranno essere allegati all’istanza telematica trasmessa al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane. All’istanza dovrà essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia; il modello di dichiarazione e l’elenco dei soggetti che la devono sottoscrivere sono riportati in calce
Dalla data di presentazione della SCIA l'impresa potrà iniziare immediatamente l'attività.
Avvertenze relative alla SCIA
Si raccomanda di compilare il modello SCIA in tutte le sue parti e ponendo particolare attenzione ai dati che vengono inseriti. Il modello SCIA, inoltre, dovrà essere sottoscritto dal dichiarante con firma digitale, oppure con firma autografa; in quest’ ultimo caso il modello dovrà poi essere scansionato, firmato digitalmente dall’intermediario che trasmette la pratica ed inviato unitamente alla copia di un documento di identità valido del dichiarante. I dati inseriti nella SCIA vengono autocertificati dal dichiarante e solo la completa e corretta compilazione consente l’inizio dell’attività a decorrere dalla data di protocollazione della domanda al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
Entro 60 giorni dalla presentazione, l’Ufficio provvederà ad effettuare la verifica della domanda e di tutti i requisiti autocertificati. Nel caso in cui venga accertata la carenza di tali requisiti, l’Ufficio, quando possibile, inviterà il richiedente a integrare e conformare la SCIA presentata; in questo caso l’attività dovrà essere sospesa per un periodo non inferiore a 30 giorni. Se le integrazioni richieste non verranno effettuate entro il termine assegnato oppure non sia possibile conformare la SCIA, l’Ufficio dovrà vietare la prosecuzione dell’attività.
Si ricorda, inoltre, che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Camera di commercio dovrà inviare una segnalazione alla Procura della Repubblica per dichiarazione mendace, al fine dell’applicazione degli eventuali provvedimenti di competenza (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
Costi
Per la presentazione della SCIA devono essere versati i diritti di segreteria, pari a 9 euro per le ditte individuali e 15 euro per le società, con le modalità previste per la presentazione telematica delle pratiche (ComUnica), oltre ai normali diritti per le pratiche del Registro delle imprese o dell'Albo artigiani.
Normativa
Legge 11 dicembre 2012, n. 224 “Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione”.
Legge 122/1992
Servizio imprese artigiane
Via Calepina, 13
38122 Trento
Per i servizi di informazione e assistenza relativi all’Albo delle Imprese artigiane, si prega di telefonare al n. 0461/887350 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Per accedere al servizio presso la sede camerale è necessario prendere un appuntamento al seguente link: appuntamento online >>>