Deposito bilanci
Sono soggetti obbligati al deposito del bilancio presso le Camere di Commercio le società per azioni (SpA), le società in accomandita per azioni (Sapa), le società a responsabilità limitata (Srl), le società cooperative e loro consorzi, i consorzi fidi, i consorzi con attività esterna, le società consortili, le mutue assicuratrici, i gruppi europei di interesse economico (GEIE), gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche trasformate in fondazioni di diritto.
Sono soggetti che non depositano il bilancio presso le Camere di Commercio le imprese individuali, le società semplici, le società di fatto e le società di persone (per queste ultime occorre ricordare che se i soci illimitatamente responsabili sono società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata è necessario redigere e depositare il bilancio consolidato).
Si informa che l’Ufficio, per ragioni organizzative connesse all’elevato numero di pratiche presentate in questo periodo, non potrà accogliere richieste di caricamento urgente; inoltre non è possibile garantire il buon esito delle richieste di sospensione o annullamento delle pratiche eventualmente inviate all’Ufficio.
Novità 2025 e punti di attenzione
Il Manuale operativo 2025 per il deposito del bilancio ha introdotto la seguente modifica:
- Bilancio sociale: tutte le imprese sociali iscritte nella relativa sezione speciale (comprese le cooperative sociali) sono tenute a depositare il bilancio sociale al Registro delle imprese (in aggiunta al bilancio d’esercizio) a seguito della pubblicazione del Decreto ministeriale 4 luglio 2019 (Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019) contenente le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale. Il bilancio dovrà essere depositato entro 60 giorni dalla data di approvazione.
Punti di attenzione:
- Nomina dell’organo di controllo o del revisore: l’art. 2477 del Codice civile prevede l’obbligo di nomina da parte dell’assemblea dell’organo di controllo o del revisore al superamento di determinati parametri dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022. Si consiglia di porre la massima attenzione nel valutare le situazioni delle singole società, al fine di rispettare tale obbligo e depositare il bilancio con le relative relazioni obbligatorie. Per le società obbligate che non provvedono alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, il Conservatore del Registro delle imprese dovrà effettuare un’apposita segnalazione al Tribunale, al fine della sua nomina.
- Intestazione dei documenti: per ogni documento allegato alla pratica telematica del bilancio è necessario indicare i dati essenziali della società, in particolare: la denominazione, il codice fiscale/numero d’iscrizione al Registro delle Imprese, la sede della società e l’Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta (ex art. 2250 del Codice civile);
- Formato dei file e dichiarazioni di conformità: è necessario porre la massima attenzione nella predisposizione dei documenti del bilancio, rispettando le specifiche tecniche riportate nei paragrafi 2.2.2 e seguenti, del Manuale operativo di Unioncamere per il deposito bilanci 2025.
- Registrazione dei verbali nel caso di distribuzione di utili: il verbale di assemblea di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione di utili deve essere registrato all’Ufficio del Registro , ai sensi dell’art. 4, lettera d, tariffa parte prima del D.P.R. n. 131/1986. A seguito dell’introduzione del modello RAP (Registrazione Atti Privati) da parte dell’Agenzia delle Entrate, è possibile attestare tale registrazione allegando alla pratica telematica la ricevuta di registrazione codificata come Q22 - ricevuta registrazione.
Guide e istruzioni operative per la presentazione dei bilanci
Le istruzioni per la corretta predisposizione del bilancio sono presenti ai seguenti link:
- Supporto Specialistico Registro imprese – SARI (sezione bilanci degli adempimenti registro imprese) >>>
- Manuale operativo di Unioncamere per il deposito bilanci 2025 >>>
- Il bilancio d'esercizio 2025 (slide del corso) >>>
- Casi particolari di deposito bilanci d'esercizio >>>
- Domande frequenti su redazione e deposito del bilancio d'esercizio >>>
- Modalità di rettifica delle pratiche di bilancio ed elenco soci >>>
- Codifica dei documenti di bilancio >>>
Si raccomanda di seguire scrupolosamente le istruzioni contenute nel manuale operativo di Unioncamere 2025 al fine di presentare le domande in modo corretto e consentire all’Ufficio una rapida istruttoria ed evasione delle domande stesse.
Modalità di predisposizione, trasmissione del bilancio e modulistica
Novità modalità operative: L'applicativo FedraPlus è stato dismesso
Il deposito del bilancio non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica; gli stessi, pertanto, devono essere predisposti e presentati con il servizio web DIRE oppure con TYCO (se si utilizzano software analoghi a Fedra Plus). Il servizio DIRE consente di depositare tutti tipi di bilancio compresi gli elenchi soci delle S.p.A., S.A.p.A., S.C.p.A.
Le tassonomie attualmente in vigore per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:
• la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post D.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
• la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante D.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.
Per approfondimenti sulle tassonomie si veda lo schema riassuntivo del Manuale operativo pubblicato sul sito del Supporto Specialistico Registro imprese ed i seguenti riferimenti:
• Registroimprese.it: informazioni e strumenti per la gestione di un bilancio in formato XBRL >>>
• Telemaco: sezione invio bilanci / strumenti XBRL / Tutti gli strumenti utili per gestire il bilancio - la sezione è accessibile ai soli soggetti abilitati - clicca qui >>> per registrarti
• Sito istituzionale XBRL ITALIA >>>
Chi può firmare la domanda di deposito di bilancio
La domanda di deposito del bilancio deve essere firmata digitalmente da uno dei soggetti sottoelencati:
- da un amministratore o dal liquidatore della società;
- dal professionista incaricato iscritto alla sezione A e B ai sensi dell’articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della Legge 24 novembre 2000, n. 340 >>>
La pratica potrà essere inviata anche dall’intermediario (es. associazioni, agenzie, professionisti in genere) che non potrà però qualificarsi come «procuratore» nel campo “dichiarante” della distinta, ma dovrà firmare digitalmente la distinta solo nel caso in cui indichi, in fase di spedizione della pratica nel campo «e-mail di riferimento per la pratica», la sua casella di posta elettronica per la comunicazione degli esiti della domanda.
Costi
diritti di segreteria dovuti per il deposito dei bilanci d’esercizio ed eventuali loro rettifiche
- per tutte le società: Euro 62,40
- per le cooperative sociali: Euro 32,40
Imposta di bollo
- Euro 65,00
Soggetti esenti:
- Le Cooperative sociali sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo
- Le Start up Innovative e gli Incubatori Certificati sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria e dall'imposta di bollo per i primi 5 anni dalla data di costituzione.
- Le PMI innovative sono esenti solo dall’assolvimento dell’imposta di bollo, per i primi 5 anni dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
- Le Società dilettantistiche senza fini di lucro iscritte nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche ex D.Lgs. 39/2021
Termini
Il bilancio e l’eventuale elenco soci (nel caso di SPA e SAPA), devono essere depositati presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio stesso, ai sensi dell’art. 2435 del Codice civile.
Per altre tipologie di bilancio possono essere previsti termini diversi da quello sopra indicato; per una sintesi completa delle tempistiche di deposito delle varie tipologie di bilancio, si rimanda al paragrafo 2 del Manuale operativo di Unioncamere per il deposito bilanci 2025 o alle singole schede SARI.
Quando il termine cade di sabato o di giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo (art. 3 del DPR n. 558/99 >>>).
Sanzioni
In caso di ritardato o omesso deposito del bilancio di esercizio, la sanzione ammonta a:
- Euro 91,56 se il bilancio è depositato ENTRO 30 GIORNI successivi alla scadenza
- Euro 274,66 se il bilancio è depositato OLTRE 30 GIORNI successivi alla scadenza
In caso di ritardato o omesso deposito dell’elenco soci, la sanzione ammonta a:
- Euro 68,66 se il bilancio è depositato ENTRO 30 GIORNI successivi alla scadenza
- Euro 206,00 se il bilancio è depositato OLTRE 30 GIORNI successivi alla scadenza
Le sanzioni si applicano a tutti gli amministratori o liquidatori delle società.
Per ulteriori informazioni sulle sanzioni consultare la pagina dedicata >>>
Registro delle Imprese
Trento: via Calepina, 13
Rovereto: via Zeni, 8 c/o Trentino Sviluppo Spa
Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link
Per ulteriori informazioni sono disponibili:
- la piattaforma di consultazione e informazione online per gli adempimenti nei confronti del Registro delle imprese SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese;
- il contact center: 199-509922 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- il contatto diretto con l’ufficio di Trento al n. 0461-887111 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e con l’ufficio di Rovereto al n. 0464-443248 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00).