Diritto annuale 2019
La misura del diritto annuale 2019 è invariata rispetto all’anno 2017 e al 2018 per effetto del combinato disposto del D.L. n. 90/2014 che prevede la riduzione del 50% degli importi indicati nel D.M. 21/4/2011 e del D.M. 22/5/2017 che prevede la maggiorazione del 20% per la realizzazione di progetti strategici.
IMPRESE NEOISCRITTE 2019
Le imprese neoiscritte nel corso del 2019 versano sempre in misura fissa, in base alla iscrizione nella Sezione speciale o ordinaria del Registro delle imprese:
Imprese individuali che si iscrivono in sezione speciale | Importo Sede | € 53,00 (*) | Importo Unità locale | € 11,00 (*) |
Imprese individuali che si iscrivono in sezione ordinaria | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Società semplici agricole | Importi Sede | € 60,00 | Importi Unità locale | € 12,00 |
Società semplici non agricole | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Società tra professionisti | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Società cooperative | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Consorzi | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono in sezione ordinaria | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Società di capitali | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Società di persone | Importi Sede | € 120,00 | Importi Unità locale | € 24,00 |
Altre tipologie | ||||
Unità locali o sedi secondarie aperte di imprese con sede principale all'estero | € 66,00 | |||
Soggetti che si iscrivono al Repertorio economico amministrativo-REA (es. enti non commerciali che esercitano in modo secondario e non prevalente un’attività economica di natura commerciale) | € 18,00 |
Si ricorda che nel caso di iscrizione simultanea in sezione speciale di sede e unità locale, occorre utilizzare gli importi non arrotondati (€ 52,80 per la sede e € 10,56 per ogni unità locale); l’arrotondamento si effettua sull’importo totale dovuto.
IMPRESE GIÀ ISCRITTE ALL’1/1/2019
Per le imprese già iscritte all’1/1/2019 gli importi da versare sono gli stessi di quelli riportati nella tabella precedente, salvo che per le imprese, diverse da quelle individuali, iscritte in Sezione ordinaria. In questo caso, il diritto da versare si determina in base agli scaglioni di fatturato IRAP conseguito nel periodo di imposta precedente. Tali imprese, se esercitano attività economica anche attraverso unità locali, devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale tenuto conto dell’importo massimo previsto. Si ricorda che il calcolo può essere effettuato automaticamente al seguente indirizzo >>>
Le imprese, diverse da quelle individuali, iscritte in Sezione ordinaria, calcolano l’importo del diritto annuo sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato IRAP, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa.
Da Euro | A Euro | Aliquote % |
0 | 100.000 | 200 € (misura fissa) |
100.000 | 250.000 | 0,015% |
250.000 | 500.000 | 0,013% |
500.000 | 1.000.000 | 0,010% |
1.000.000 | 10.000.000 | 0,009% |
10.000.000 | 35.000.000 | 0,005% |
35.000.000 | 50.000.000 | 0,003% |
50.000.000 | 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) |
L’importo da pagare si ottiene determinando quanto dovuto per la sede, aggiungendo il 20% per ciascuna unità locale se presente, tenuto conto del limite massimo di € 200,00 per ognuna di esse. In tutti i calcoli intermedi si mantengono 5 cifre decimali. L’importo complessivo così ottenuto va ridotto del 40% (percentuale risultante dall’applicazione della riduzione del 50% e dell’aumento del 20%), poi arrotondato alla 2° cifra decimale e infine versato all’unità di euro.
Scadenza del versamento
Il diritto annuale 2019 deve essere versato entro l'1 luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica) oppure entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Tale maggiorazione deve essere versata al centesimo di euro, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.
ATTENZIONE: proroga scadenza diritto annuale 2019
L’art. 12-quinquies, comma 3 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58 ha prorogato al 30 settembre 2019 i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 e risultanti dalle dichiarazione dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’ art. 17 del Decreto del Presidente della repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’ articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Con nota n. 172631 del 02/07/2019 il Ministero dello sviluppo economico, conferma che la proroga stabilita con il decreto legge sopra richiamato si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2019 effettuato dai contribuenti rientranti nell’ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.
Nel merito dell’ambito soggettivo di applicazione si rinvia alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.64, del 28 giugno 2019
Modalità di pagamento
Per il calcolo è disponibile un foglio elettronico in formato .xlsx >>>
Per maggiori informazioni e per pagare online il diritto annuale consulta il sito web dedicato: il diritto annuale camerale