Installatori di impianti
Le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti all'interno degli edifici (ad uso civile e non civile) riguardano:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne, impianti elettronici in genere, impianti deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Ufficio tecnico interno
Sono soggetti alla normativa (e quindi alla presentazione della SCIA) anche gli enti o gli organismi che hanno un ufficio tecnico interno preposto alle attività di installazione sui propri immobili.
Requisiti necessari
I requisiti richiesti sono solo di tipo tecnico-professionale e devono essere posseduti dal titolare, socio, amministratore o dal responsabile tecnico (vedi allegati).
Come avviare l’attività
E’ necessario presentare una pratica telematica al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane tramite ComUnica e allegare la Segnalazione Certificata di Inizio attività utilizzando il modulo SCIA.
I modelli, compilati e sottoscritti dal soggetto interessato, e le autocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, dovranno essere allegati all’istanza telematica trasmessa al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane. All’istanza dovrà essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia; il modello di dichiarazione e l’elenco dei soggetti che la devono sottoscrivere sono riportati in calce.
Dalla data di presentazione della SCIA l'impresa potrà iniziare immediatamente l'attività.
Impianti alimentati da fonti energie rinnovabili – FER
Chi intende iniziare l’attività di installazione di impianti alimentati da fonti energie rinnovabili – FER (biomasse per usi energetici, pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione acqua calda sanitaria, sistemi solari termici, sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici) ha l’obbligo di qualificazione e aggiornamento, come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 e successive modifiche, in aggiunta ai requisiti già previsti dal D.M. n. 37/2008 e deve, inoltre, presentare il modello Scia – Fonti Energie Rinnovabili dimostrando i requisiti professionali del Responsabile Tecnico (titoli di studio, corso di aggiornamento, corso di formazione).
I corsi di formazione, comprensivi dell’esame finale di qualificazione, sono rivolti agli imprenditori individuali o legali rappresentanti o responsabili tecnici delle imprese, di cui al D.M. n. 37/2008, art. 4 comma 1 lett. c) (attestato), che intenderanno eseguire installazioni di impianti FER.
I corsi di aggiornamento, aventi sempre valenza triennale, sono rivolti a tutte le categorie di settore, con le seguenti precisazioni:
- tutti i soggetti abilitati ai sensi del D.M. n. 37/2008, art. 4 comma 1 lett. a) (laurea), b) (periti), c) (attestati) e d) (percorso lavorativo), devono frequentare specifici corsi di aggiornamento;
- le scelte operate sui corsi di aggiornamento determineranno, in seguito, le tipologie di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili che le imprese potranno continuare ad installare.
I corsi di qualificazione e aggiornamento vengono organizzati dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Trento in qualità di Ente accreditato (Trento, via Brennero 182 – tel. 0461/803720). Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (Trento, piazza Fiera 3 – tel. 0461/497310).
L’impresa ha la facoltà di depositare l'attestato del corso di aggiornamento conseguito dal responsabile tecnico, presentando un'apposita pratica Comunica destinata al Registro delle Imprese/Albo imprese artigiane. Le istruzioni sulle modalità di presentazione sono reperibili consultando il supporto specialistico (SARI) Attività Regolamentate – Impiantisti, schede di approfondimento.
Avvertenze relative alla SCIA
Si raccomanda di compilare il modello SCIA in tutte le sue parti e ponendo particolare attenzione ai dati che vengono inseriti. Il modello SCIA, inoltre, dovrà essere sottoscritto dal dichiarante con firma digitale, oppure con firma autografa; in quest’ ultimo caso il modello dovrà poi essere scansionato, firmato digitalmente dall’intermediario che trasmette la pratica ed inviato unitamente alla copia di un documento di identità valido del dichiarante. I dati inseriti nella SCIA vengono autocertificati dal dichiarante e solo la completa e corretta compilazione consente l’inizio dell’attività a decorrere dalla data di protocollazione della domanda al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
Entro 60 giorni dalla presentazione, l’Ufficio provvederà ad effettuare la verifica della domanda e di tutti i requisiti autocertificati. Nel caso in cui venga accertata la carenza di tali requisiti, l’Ufficio, quando possibile, inviterà il richiedente a integrare e conformare la SCIA presentata; in questo caso l’attività dovrà essere sospesa per un periodo non inferiore a 30 giorni. Se le integrazioni richieste non verranno effettuate entro il termine assegnato oppure non sia possibile conformare la SCIA, l’Ufficio dovrà vietare la prosecuzione dell’attività.
Si ricorda, inoltre, che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Camera di commercio dovrà inviare una segnalazione alla Procura della Repubblica per dichiarazione mendace, al fine dell’applicazione degli eventuali provvedimenti di competenza (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
Costi
Per la presentazione della SCIA devono essere versati i diritti di segreteria, pari a 9 euro per le ditte individuali e 15 euro per le società, con le modalità previste per la presentazione telematica delle pratiche (ComUnica), oltre ai normali diritti per le pratiche del Registro delle imprese o dell’Albo artigiani.
Dichiarazioni di conformità
Al termine dei lavori, le imprese installatrici devono rilasciare al committente la dichiarazione di conformità; una copia deve essere inviata, a cura dell'impresa ed entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto.
Il Comune provvede ad inoltrare alla Camera di commercio una copia della dichiarazione.
Le imprese installatrici non devono quindi più depositare copie delle dichiarazioni di conformità alla Camera di commercio.
La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. n. 37/2008.
L’impresa installatrice deve:
- utilizzare il modulo "dichiarazione possesso requisiti" (vedi sezione moduli). La dichiarazione deve essere sottoscritta dal responsabile tecnico. Sono considerate regolari sia le dichiarazioni redatte su stampati precompilati, sia dichiarazioni personalizzate dattiloscritte, purché complete di tutti i dati previsti dal decreto
- consegnare allo Sportello Unico per l’edilizia del Comune in cui sono stati depositati, oltre alla dichiarazione di conformità, anche il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati
- compilare le dichiarazioni in maniera chiara e leggibile possibilmente utilizzando lo stampatello con calligrafia di facile lettura o un PC: le dichiarazioni devono essere complete di tutti gli elementi previsti, nonché delle firme in originale del dichiarante (titolare o legale rappresentante) e del responsabile tecnico, se diverso dal dichiarante
Cosa controlla la Camera di commercio
L'Ufficio controlla che:
- la dichiarazione sia stata redatta su un modello conforme a quello ministeriale
- sia completa di tutti i dati obbligatori, compresa la data
- vi sia corrispondenza tra dichiarante (titolare o legale rappresentante) indicato nella dichiarazione e quanto risulta dall'iscrizione nel Registro delle imprese
- vi sia l'eventuale presenza di un Responsabile Tecnico, se persona diversa dal dichiarante
- la dichiarazione contenga entrambe le firme (dichiarante e responsabile tecnico) nei relativi appositi spazi
- l'impresa che ha rilasciato la dichiarazione sia in possesso delle abilitazioni richieste per il tipo di impianto eseguito, in caso contrario verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 15 del D.M. 37/2008
N.B.: per queste verifiche non è obbligatoria la firma del committente, in quanto non prevista dalla normativa di cui sopra.
Normativa
D.M. 29 settembre 2022, n. 192, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti.
Legge 46/1990
Servizio imprese artigiane
Via Calepina, 13
38122 Trento
Per i servizi di informazione e assistenza relativi all’Albo delle Imprese artigiane, si prega di telefonare al n. 0461/887350 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Per accedere al servizio presso la sede camerale è necessario prendere un appuntamento al seguente link: appuntamento online >>>