Abbattimento degli alberi di olivo
L’abbattimento degli alberi di olivo è autorizzato dalla Camera di Commercio.
La legge vigente stabilisce il divieto di abbattere alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quelli per cui sia accertata la morte fisiologica o quelli che possano recare danno all’oliveto Il divieto riguarda anche piante in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.
L’Ente camerale, su proposta del Servizio agricoltura della Provincia autonoma di Trento, ha facoltà di imporre ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l’obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto
Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione o non esegue il reimpianto con le modalità e nei termini prescritti, è punito un’ammenda amministrativa (comma 4 del D.Lgs.Luogotenenziale n. 475/1945).
Come presentare la domanda
La domanda per l’autorizzazione all’abbattimento va presentata alla Provincia autonoma di Trento. Per la modulistica e le modalità di invio contattare l'Ufficio tecnico per l'agricoltura di montagna della PaT.
L’Ufficio provinciale competente, dopo aver effettuato i controlli per l’accertamento dell’esistenza delle condizioni per l’abbattimento, trasmette un verbale di accertamento alla Camera di Commercio. Quest’ultima provvederà poi ad autorizzare l’abbattimento e a stabilire eventuali modalità e termini di reimpianto.
Riferimenti normativi
D.Lgs.Luogotenenziale n. 475 27 luglio 1945 Divieto di abbattimento di alberi di olivo
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