Dispositivi protezione individuale
I dispositivi di protezione individuale di 1^ categoria sono quelli a progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità:
- dispositivi per la protezione degli occhi (occhiali da sole ad azione non correttiva, maschere da sci, occhialini e maschere da nuoto)
- dispositivi di protezione della testa, indumenti di protezione, dispositivi di protezione per le gambe e/o i piedi e dispositivi antiscivolo
- dispositivi di protezione delle braccia e/o delle mani (guanti da giardinaggio, ecc.).
Obblighi per il fabbricante
Il fabbricante ha l’obbligo di:
- predisporre la dichiarazione di conformità CE, con la quale attesta che gli esemplari di d.p.i. sono conformi alle disposizioni legislative e tecniche
- preparare la documentazione tecnica di fabbricazione e ad esibirla, a richiesta, all’organismo di controllo o all’autorità di vigilanza
- apporre marcatura CE in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del prodotto.
Normativa di riferimento
Per la normativa consulta il sito Vigilanza del mercato di Unioncamere.
Vigilanza e sicurezza prodotti
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