Elenco produttori e utilizzatori di sottoprodotti
In base a particolare condizioni individuate dalla norma (art. 184-bis D.Lgs 152/06) è possibile qualificare eventuali residui di produzione come sottoprodotti della stessa, anziché come rifiuti.
La sussistenza dei requisiti per ottenere tale qualifica può essere dimostrata con le modalità indicate nel Decreto Ministeriale n. 264 del 13 ottobre 2016, ma non in via esclusiva: si precisa infatti all'art 4 comma 2 che esiste sempre "la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non sia un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l’obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore".
I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte una serie di condizioni tra le quali la certezza dell'utilizzo e l'assenza di ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.
Le imprese che producono o riutilizzano sottoprodotti possono iscriversi all'Elenco sottoprodotti istituito ai sensi dell'art. 10 del Regolamento 13 ottobre 2016 n. 264.
L’iscrizione a tale elenco rappresenta uno strumento con finalità semplicemente divulgativa il cui scopo primario è quello di facilitare gli scambi fra operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare nell’ambito delle proprie attività.
L'iscrizione non è dunque obbligatoria né ha alcun valore abilitativo.
Ne consegue che la qualifica di un materiale come sottoprodotto, anziché rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell'utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto l'iscrizione non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.
Sul sito www.elencosottoprodotti.it le imprese possono effettuare, senza alcun onere, l’iscrizione all’elenco ed effettuare le ricerche dei soggetti iscritti.
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