Spedizionieri
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Lo spedizioniere è colui che, in forma organizzata e continuativa (impresa), assume il ruolo di intermediario tra il committente (colui che deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) ed il vettore (colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri). Lo spedizioniere deve occuparsi di tutte le operazioni necessarie alla spedizione per conto del committente sulla base di un contratto stipulato con quest’ultimo.
Requisiti necessari
Per svolgere l’attività di spedizioniere in forma individuale o societaria è necessario possedere determinati requisiti morali, professionali ed economico-finanziari (vedi sezione Allegati).
Come avviare l’attività
Per avviare l'attività è necessario presentare una pratica telematica al Registro delle imprese tramite ComUnica e allegare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), compilata utilizzando il modello SPEDIZIONIERI. Eventuali soggetti successivi al primo (in caso di più legali rappresentanti, preposti, dipendenti e collaboratori) devono compilare un ulteriore modello REQUISITI.
Le istruzioni per generare e allegare il modello SPEDIZIONIERI sono riportate in calce alla pagina.
I modelli, compilati e sottoscritti dai soggetti interessati, e le autocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, dovranno essere allegati all’istanza telematica trasmessa al Registro delle imprese.
All’istanza dovrà essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia; il modello di dichiarazione e l’elenco dei soggetti che la devono sottoscrivere sono riportati in calce.
La SCIA deve essere presentata per la sede dell'impresa (o della società) e per tutte le filiali o succursali (sedi secondarie e unità locali). In ciascuna sede o unità locale deve essere nominato un soggetto (amministratore o preposto) in possesso dei requisiti prescritti.
Avvertenze per la compilazione della SCIA
Si raccomanda di compilare il modello SCIA in tutte le sue parti e ponendo particolare attenzione ai dati che vengono inseriti. Il modello SCIA, inoltre, dovrà essere sottoscritto dal dichiarante con firma digitale, oppure con firma autografa; in quest’ ultimo caso il modello dovrà poi essere scansionato, firmato digitalmente dall’intermediario che trasmette la pratica ed inviato unitamente alla copia di un documento di identità valido del dichiarante. I dati inseriti nella SCIA vengono autocertificati dal dichiarante e solo la completa e corretta compilazione consente l’inizio dell’attività a decorrere dalla data di protocollazione della domanda al Registro delle imprese.
Entro 60 giorni dalla presentazione, l’Ufficio provvederà ad effettuare la verifica della domanda e di tutti i requisiti autocertificati. Nel caso in cui venga accertata la carenza di tali requisiti, l’Ufficio, quando possibile, inviterà il richiedente a integrare e conformare la SCIA presentata; in questo caso l’attività dovrà essere sospesa per un periodo non inferiore a 30 giorni. Se le integrazioni richieste non verranno effettuate entro il termine assegnato oppure non sia possibile conformare la SCIA, l’Ufficio dovrà vietare la prosecuzione dell’attività.
Si ricorda, inoltre, che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Camera di Commercio dovrà inviare una segnalazione alla Procura della Repubblica per dichiarazione mendace, al fine dell’applicazione degli eventuali provvedimenti di competenza (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
Costi
I diritti di segreteria e l’imposta di bollo sono quelli normalmente dovuti per le pratiche del Registro delle imprese; per ulteriori indicazioni si prega di consultare la pagina del SARI – Supporto Specialistico Registro imprese >>>
Sanzioni
L’esercizio abusivo dell’attività di spedizioniere è punito ai sensi dell’art. 348 del codice penale, come previsto dall’art. 21 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
Cessazione dell’attività, svincolo della cauzione prevista dall’art. 10, co. 2, legge 1442/1941
Quando l’impresa cessa l’attività di spedizioniere, ne deve dare comunicazione entro 30 giorni al Registro delle imprese allegando alla domanda/denuncia di cessazione il modello SPEDIZIONIERI, compilato nel riquadro “Svincolo della cauzione” (sezione “Modifiche”).
La cessazione dell’attività e la richiesta di svincolo del deposito cauzionale sono certificate nelle notizie R.E.A. della posizione dell’impresa.
Trascorsi 40 giorni dalla data di certificazione nel R.E.A. della cessazione dell’attività e della richiesta di svincolo, senza che vi siano opposizioni, il Conservatore del Registro delle imprese competente procederà, con proprio provvedimento, alla liberazione della cauzione dandone pubblicità nelle notizie R.E.A. della posizione dell’impresa; successivamente l’Ufficio restituirà la cauzione all’impresa.
Se lo svincolo della cauzione non viene richiesto contestualmente alla comunicazione della cessazione delle attività con le modalità sopra indicate, è possibile richiederlo decorsi diciotto mesi dalla data dell’avvenuta pubblicità nel R.E.A. della cessazione dell’attività, compilando il modulo “Richiesta svincolo cauzione/fidejussione” (vedi sezione Moduli). Il Conservatore del Registro delle imprese competente procederà, con proprio provvedimento, alla liberazione della cauzione; successivamente l’Ufficio restituirà la cauzione all’impresa.
Cessazione dell’attività, svincolo delle garanzie stipulate per la dimostrazione della capacità finanziaria prevista dall’art. 6, legge 1442/1941
Lo svincolo della fidejussione può essere richiesto, decorsi diciotto mesi dalla cessazione dell’attività, compilando il modulo “Richiesta svincolo cauzione/fidejussione” (vedi sezione Moduli); il Conservatore del Registro delle imprese competente procederà, con proprio provvedimento, alla liberazione della fidejussione.
Normativa
Legge 14 novembre 1941 n. 1442 >>> Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri
Legge 15 dicembre 1949 n. 1138 >>> Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della L. 14 novembre 1941, n. 1442 , per le cauzioni degli spedizionieri
Art. 76 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 >>> Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 >>> Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Registro delle Imprese
Trento: via Calepina, 13
Rovereto: via Zeni, 8 c/o Trentino Sviluppo Spa
Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link
Per ulteriori informazioni sono disponibili:
- la piattaforma di consultazione e informazione online per gli adempimenti nei confronti del Registro delle imprese SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese;
- il contact center: 199-509922 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- il contatto diretto con l’ufficio di Trento al n. 0461-887111 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e con l’ufficio di Rovereto al n. 0464-443248 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00).