Marchi collettivi e di certificazione
Il marchio collettivo e il marchio di certificazione si caratterizzano entrambi per essere dei segni distintivi che possono essere utilizzati da più operatori economici secondo la disciplina di un regolamento d’uso, ma presentano anche delle caratteristiche peculiari.
Il marchio collettivo
E’ un segno distintivo che esprime i caratteri, le specificità e l’identità di un collettivo di produttori o di fornitori di servizi. Contraddistingue prodotti o attività di più imprese per la loro provenienza, natura o qualità derivata dall’ appartenenza ad uno specifico centro di interessi di natura sociale, la cui garanzia viene delineata all’interno di un disciplinare d’uso condiviso.
I soggetti legittimati a depositare una domanda di registrazione di marchio collettivo, sono:
- persone giuridiche di diritto pubblico;
- associazioni di categoria di: fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti;
- le SNC, SAS, Società Semplici, Società Cooperative e Consorzi
Non possono depositare il marchio collettivo le:
- persone fisiche
- imprese individuali,
- SPA, SAPA, SRL (società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo del Codice Civile)
Gli elementi che deve contenere il Regolamento d’uso del marchio collettivo sono definiti all’art. 157 comma 1-bis del D.Lgs. 30/2005 - Codice della proprietà industriale.
Il marchio di certificazione
I marchi di garanzia o certificazione sono un nuovo tipo di marchio introdotto nel 2019, il cui scopo è certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi (ad esempio la qualità), secondo uno specifico regolamento d’uso, che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio.
In deroga ai principi generali relativi alla capacità distintiva, il marchio di certificazione può anche consistere in segni o indicazioni che nel commercio servono a designare la provenienza geografica di prodotti o servizi, a condizione che non vi sia rifiuto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
I soggetti legittimati a depositare una domanda di registrazione di marchio di certificazione sono:
- persone fisiche
- persone giuridiche
- istituzioni: amministrazioni centrali, regionali e locali, organismi di certificazione
Tali soggetti sono legittimati a depositare domanda di registrazione purché non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato
Gli elementi che deve contenere il Regolamento d’uso del marchio sono identificati all’ art. 157 comma 1-ter del D.Lgs. 30/2005 - Codice della proprietà industriale.
Depositare un marchio collettivo o di certificazione in Camera di Commercio
Si rimanda alla procedura di deposito del marchio nazionale >>>
In aggiunta dovrà essere allegata una copia del Regolamento d’Uso.
Costi
Diritti di segreteria
- Euro 40,00 per il solo deposito;
- Euro 43,00 se si richiede la copia autentica
Modalità di pagamento all'atto del deposito presso l'ufficio della Camera di commercio
- Bancomat
- Carta di credito
- Contanti
Marche da Bollo cartacea non apposta
- n.1 marca da bollo da 16,00 euro per ogni modulo
- n. 1 marca da bollo solo nel caso si richieda copia autentica all’originale
Tassa di concessione governativa
- Euro 337,00 per il deposito
- Euro 202,00 per il rinnovo
Modalità di pagamento
- modello F24 fornito in sede di appuntamento
Marchi e brevetti
Via Calepina, 13
38122 Trento
Da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.
Depositi su appuntamento dalle 9.00 alle 12.00.