Responsabile tecnico
Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 devono nominare almeno un Responsabile tecnico, i cui compiti, attribuzioni, nonché relative responsabilità sono definiti nelle deliberazioni del Comitato Nazionale (vedi in particolare la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019).
La materia del responsabile tecnico è inoltre disciplinata dagli artt. 12 (“Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico”) e 13 (“Formazione del responsabile tecnico” del DM 120/2014).
Requisiti minimi per categoria e classe di iscrizione
Il Responsabile tecnico deve essere in possesso di determinati requisiti tecnici in funzione della categoria e classe di iscrizione così come definiti dalle delibere del Comitato Nazionale, nonché dei seguenti requisiti soggettivi (comuni a tutte le categorie di iscrizione):
- non deve trovarsi in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non deve avere riportato condanna passata in giudicato, come disposto dall'art 10, comma 4, lettra d del D.M. n. 120/2014;
- non deve avere nei suoi confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D. lgs. n.159/2011, articolo 67;
- non deve avere reso false dichiarazioni nel fornire informazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste dalla vigente normativa.
Requisito di esperienza
- Categorie 1,4,5,8
Ad esclusione della classe F e della classe E (limitatamente al trasporto di rifiuti non pericolosi) al responsabile tecnico è richiesto il requisito di esperienza acquisita come: legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione; responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione; dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione; dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico (vedi "Affiancamento").
Inoltre, per le seguenti categorie:
- Categoria 9
Ad esclusione della classe E, al responsabile tecnico è richiesto il requisito di esperienza comprovata con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l’iscrizione.
- Categoria 10
Ad esclusione della classe E, al responsabile tecnico è richiesto il requisito di esperienza comprovata da copia autentica dei piani di lavoro inviati alle Aziende sanitarie locali o della notifica preliminare.
Affiancamento
L'attività di affiancamento deve essere comunicata alla Sezione competente mediante la presentazione di un’istanza telematica (non è previsto il riconoscimento di periodi antecedenti la comunicazione stessa). In caso di variazione del legale rappresentante o del Responsabile tecnico, se interessati a proseguire l'affiancamento, è necessario trasmettere nuova comunicazione telematica entro 30 giorni dalla variazione.
Verifiche di idoneità
Il Responsabile tecnico deve essere in possesso di idoneità all’esercizio del ruolo attestata mediante una verifica iniziale e mediante verifiche periodiche con cadenza quinquennale, volte a garantire il necessario aggiornamento.
L'iscrizione alle verifiche di idoneità avviene in via telematica dall'area riservata del sito dell’Albo mediante la funzione login/registrazione:
- selezionare il modulo relativo alla Categoria in cui ci si intende iscrivere;
- scaricare il modello di domanda da compilare e sottoscrivere con firma autografa;
- allegare il modello di domanda assieme a una copia del documento di identità e una copia del versamento di 106 euro di cui 90 euro per contributo e 16 euro di marca da bollo.
Il pagamento avviene tramite piattaforma di pagamento PagoPa.
Per conoscere il calendario degli esami e i quiz oggetto delle verifiche consulta la Sezione dell'Albo nazionale dedicata al Responsabile tecnico
Dispensa dalle verifiche
Ai sensi dell'art.1 della deliberazione del Comitato Nazionale n. 4/2023, è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che, al momento della domanda, ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni.
Per richiedere la dispensa dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa deve presentare alla Sezione provinciale, tramite posta certificata, la seguente documentazione unitamente al modello di domanda (Allegato A):
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B). Il modello editabile da utilizzare, in fase di presentazione della domanda, è quello presente nella piattaforma Agest Telematico;
- copia del documento d’identità;
- ogni altro documento ritenuto utile alla ricostruzione storica.
Al fine dell'accettazione della domanda, si dovrà provvedere al pagamento dei diritti di segreteria e della marca da bollo, da versare mediante avviso di pagamento PagoPA, inviato dalla Segretertia della sezione all'indirizzo di posta certificata dichiarato nella domanda di dispensa.
La Sezione provinciale dell’Albo, esperiti positivamente i necessari controlli, rilascia “Attestazione di dispensa dalle verifiche per il settore di attività interessato”.
Ambiente
Via Calepina, 13
38122 Trento
Tutti i servizi sono erogati on-line accedendo dai portali dedicati. Per informazioni e assistenza è possibile contattare l'ufficio telefonicamente o con e-mail a: ambiente@tn.camcom.it.
Reperibilità telefonica:
- Albo gestori ambientali e servizi afferenti: tel. 0461 887255 - 319 - 324 - 354 - 214
- RENTRI, Registro AEE - F-Gas - Produttori pile e accumulatori, MUD e Banca Dati F-Gas:
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