Diritto annuale 2025
La misura del diritto annuale 2025 è invariata rispetto all’anno 2024, per effetto del combinato disposto del D.L. n. 90/2014, che prevede la riduzione del 50% degli importi previsti dal D.M. 21/4/2011 e del D.M. 23/2/2023 che prevede la maggiorazione del 20% per la realizzazione di progetti strategici.
Dal 1° gennaio 2025, gli importi del diritto annuale dovuti dalle imprese che chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o che aprono nuove unità locali o sedi secondarie, sono i seguenti:
Tipologia di impresa | Importi Sede | Importi Unità locale |
Imprese individuali che si iscrivono in sezione speciale | €53,00(*) | €11,00(*) |
Imprese individuali che si iscrivono in sezione ordinaria | € 120,00 | € 24,00 |
Società semplici agricole | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplici non agricole | € 120,00 | € 24,00 |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | € 120,00 | € 24,00 |
Società cooperative | € 120,00 | € 24,00 |
Consorzi | € 120,00 | € 24,00 |
Enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono in sezione ordinaria | € 120,00 | € 24,00 |
Società di capitali | € 120,00 | € 24,00 |
Società di persone | € 120,00 | € 24,00 |
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero | € 66,00 | |
Soggetti che si iscrivono al Repertorio Economico Amministrativo - REA (es. enti non commerciali che esercitano in modo secondario e non prevalente un’attività economica di natura commerciale) | € 18,00 |
(*) Sono stati indicati gli importi arrotondati all’unità di euro. Si ricorda che nel caso di iscrizione simultanea in sezione speciale di sede e unità locale, occorre utilizzare gli importi non arrotondati (€ 52,80 per la sede e € 10,56 per ogni unità locale); l’arrotondamento si effettua sull’importo totale dovuto.
IMPRESE GIÀ ISCRITTE ALL’1/1/2025
Per le imprese già iscritte all’1/1/2025 gli importi da versare sono gli stessi di quelli riportati nella tabella precedente, salvo che per le imprese, diverse da quelle individuali, iscritte in Sezione ordinaria. In questo caso, il diritto da versare si determina in base agli scaglioni di fatturato IRAP conseguito nel periodo di imposta precedente.
Tali imprese, se esercitano attività economica anche attraverso unità locali, devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale tenuto conto dell’importo massimo previsto.
Si ricorda che il calcolo può essere effettuato collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione “calcola e paga”.
Di seguito si illustrano i criteri che vengono adottati per definire l’importo.
Le imprese, diverse da quelle individuali, iscritte in Sezione ordinaria, calcolano l’importo del diritto annuo sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato IRAP, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa.
Da Euro | A Euro | Aliquote |
0 | 100.000 | € 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000 | 250.000 | 0,015% |
oltre 250.000 | 500.000 | 0,013% |
oltre 500.000 | 1.000.000 | 0,010% |
oltre 1.000.000 | 10.000.000 | 0,009% |
oltre 10.000.000 | 35.000.000 | 0,005% |
oltre 35.000.000 | 50.000.000 | 0,003% |
oltre 50.000.000 | 0,001% (fino ad un massimo di Euro 40.000) |
L’importo da pagare si ottiene determinando quanto dovuto per la sede, aggiungendo il 20% per ciascuna unità locale se presente, tenuto conto del limite massimo di € 200,00 per ognuna di esse. In tutti i calcoli intermedi si mantengono 5 cifre decimali. L’importo complessivo così ottenuto va ridotto del 40% (percentuale risultante dall’applicazione della riduzione del 50% e dell’aumento del 20%), poi arrotondato alla 2° cifra decimale e infine versato all’unità di euro.
Scadenza del versamento
Il diritto annuale 2025 deve essere versato entro il 30 giugno 2025 oppure entro il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Tale maggiorazione deve essere versata al centesimo di euro, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, effettuano il versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.
EVENTUALI PROROGHE RELATIVE ALLA SCADENZA DEL DIRITTO ANNUALE VERRANO TEMPESTIVAMENTE PUBBLICATE SULLA PRESENTE PAGINA DEL SITO ISTITUZIONALE
Per maggiori informazioni e per pagare online il diritto annuale consulta il sito web dedicato: il diritto annuale camerale