Modulo dichiarazione sostitutiva certificazione antimafia
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Procedimento di verifica dinamica dei requisiti per l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione
L’Ufficio Registro delle imprese ha avviato il procedimento di verifica dinamica dei requisiti per l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione.
La verifica è prevista dall’art. 7, comma 1, del D.M. 26 ottobre 2011, che impone di accertare, almeno una volta ogni quattro anni, la permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, compresa l’assenza delle cause di incompatibilità previste dall’art. 5, comma 3, della Legge n. 39/1989, come modificato dalla Legge n. 238/2021.
Ogni impresa che svolge l’attività di agente d’affari in mediazione riceverà una comunicazione di avvio del procedimento tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure, se non posseduta o non valida, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
L’impresa dovrà presentare una pratica telematica di Comunicazione Unica (ComUnica) entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, allegando tutta la documentazione richiesta.
La pratica può essere trasmessa direttamente dall’impresa oppure tramite un intermediario abilitato, come un’associazione di categoria, uno studio professionale o un’agenzia di servizi.
L’adempimento deve essere trasmesso al Registro delle imprese esclusivamente tramite pratica telematica ComUnica. Le comunicazioni inviate via e-mail o PEC non saranno considerate valide.
Per predisporre la pratica è possibile utilizzare:
In entrambi i casi, la pratica deve essere corredata da tutta la documentazione e dalle dichiarazioni richieste.
Documentazione da allegare
I modelli per le dichiarazioni sono disponibili nella sezione Moduli, a fondo pagina.
Attenzione alla compilazione delle dichiarazioni
La dichiarazione sostitutiva deve attestare il possesso dei requisiti morali e l’assenza delle cause di incompatibilità. Si raccomanda pertanto di prestare particolare attenzione alla sua compilazione.
Se dai controlli emerge la non veridicità delle dichiarazioni, la Camera di Commercio dovrà inviare una segnalazione alla Procura della Repubblica per dichiarazione mendace, ai fini dell’applicazione degli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Il Conservatore del Registro delle imprese disporrà, con proprio provvedimento e secondo la normativa vigente, l’inibizione alla continuazione dell’attività di agente d’affari in mediazione e la conseguente iscrizione della cessazione dell’attività nel Registro delle imprese/REA, qualora:
l’impresa e i soggetti che svolgono l’attività di mediazione non siano più in possesso dei requisiti richiesti;
l’impresa non presenti correttamente la pratica ComUnica, completa di tutta la documentazione necessaria;
la documentazione sia trasmessa con modalità diverse dalla pratica telematica ComUnica.
Se dalle verifiche emerge che l’attività di mediazione è stata svolta in assenza dei requisiti di legge, sarà avviato anche il procedimento disciplinare previsto dalla Legge n. 39/1989 e dal D.M. n. 452/1990.
Tutti i soggetti che svolgono l’attività di mediazione devono richiedere la tessera di riconoscimento oppure rinnovarla, se scaduta.
La tessera sarà rilasciata solo dopo l’esito positivo della verifica dei requisiti necessari per il legittimo esercizio dell’attività e previa restituzione della tessera scaduta.
Per ulteriori informazioni, consultare la pagina: Agente d’affari in mediazione >>>
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Trento: via Calepina, 13
Rovereto: via Zeni, 8 c/o Trentino Sviluppo Spa
Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link:
Per ulteriori informazioni sono disponibili: