Modulo L2 - bollatura di libri e registri
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Per una migliore gestione del servizio di bollatura, si ricorda che:
L’UFFICIO NON ACCETTA LIBRI INCOMPLETI, NON INTESTATI O MANCANTI DI BOLLI, TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA O DIRITTI DI SEGRETERIA
La bollatura è l’apposizione di un timbro sulle pagine di un libro o di un registro a tutela della regolare tenuta dello stesso. La vidimazione è una formula di convalida che viene apposta nell’ultima pagina del libro o registro dall’autorità competente che attesta il numero di pagine vidimate, la data e il corretto pagamento di bolli e tasse dovute.
I libri sociali devono essere regolarmente tenuti; prima di essere messi in uso devono essere intestati e numerati progressivamente in ogni pagina.
La vidimazione e bollatura iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (art. 2421 del codice civile) e per ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. La bollatura deve essere effettuata a norma degli artt. 2215 e seguenti del Codice civile e di altre leggi speciali.
Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non hanno più l’obbligo di essere vidimati.
È inoltre disponibile presso Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio il servizio Libri digitali che sostituisce ad ogni effetto di legge l’obbligatorietà di bollare, prima della loro messa in uso, i libri sociali e i registri fiscali. Tutte le informazioni relative al servizio sono disponibili alla pagina dedicata.
Competenza
I libri sociali obbligatori vanno bollati e vidimati presso il Registro delle imprese della Camera di commercio o presso un notaio. Per gli altri libri/registri previsti da leggi speciali (Registro Carico scarico, Registro giornale degli incarichi ecc.), la competenza è del Registro delle imprese o del notaio, ad eccezione di specifiche indicazioni della legge in merito all’ente di competenza.
Il Registro delle imprese della Camera di commercio di Trento è competente alla bollatura dei libri dei soggetti avente sede legale in provincia di Trento, anche se non iscritti nel Registro medesimo.
Per le imprese plurilocalizzate, l’Ufficio del Registro delle Imprese competente è quello presso il quale è iscritta la sede principale. I libri relativi alle sedi secondarie possono essere bollati dall’Ufficio dove è ubicata la sede secondaria.
Per la bollatura dei registri carico scarico dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008, è competente l’Ufficio del Registro delle Imprese, dove è localizzata la sede legale dell’impresa o ubicata l’unità locale presso la quale viene tenuto il registro.
Modello L2
La richiesta di bollatura e vidimazione dei libri deve essere presentata compilando il modello ministeriale L2 >>>.
Il modello L2 va compilato indicando tutti i dati identificativi dell’impresa. Con un unico modello può essere richiesta la bollatura di diversi libri riferiti alla medesima impresa.
Può essere presentato anche da un incaricato dell’impresa, che deve indicare le proprie generalità: cognome, nome e documento di identità (tipo di documento, numero, data di scadenza ed ente che lo ha rilasciato).
Predisposizione dei libri da bollare
Sui libri non rilegati occorre riportare su tutte le pagine:
Le marche da bollo devono essere applicate sull’ultima pagina numerata.
Il libro giornale e il libro inventari, per i quali è stato soppresso l’obbligo della bollatura, devono essere numerati progressivamente ogni anno prima di essere messi in uso, con l’indicazione, pagina per pagina, dell’anno cui si riferiscono. L’anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.
Per i libri sezionali del libro giornale o del libro inventari è prevista una numerazione distinta e progressiva, con l’indicazione dell’anno e della tipologia di “sezionale” su tutte le pagine.
I libri giornali multiaziendali devono essere corredati da un elenco delle imprese per le quali si richiede la bollatura e dai relativi pagamenti delle tasse di concessione governativa, a seconda della loro natura giuridica.
Consegna e ritiro dei libri
La bollatura viene effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione, come previsto dalla tabella dei procedimenti (vedi pagina dedicata del sito >>>).
I libri vengono consegnati solo a persona munita della ricevuta di presentazione.
Diritti di segreteria
I diritti di segreteria ammontano a Euro 25,00 per ogni libro o registro, per il quale si chiede la bollatura al Registro delle Imprese, a prescindere dal numero delle pagine di cui è composto.
Per il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa è dovuto un diritto di segreteria di Euro 10,00.
Il pagamento può essere effettuato:
Imposta di bollo
Per i soggetti che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa (società di capitali e società consortili a r.l. o per azioni, aziende speciali e consorzi fra enti territoriali ex D.Lgs. 267/2000, enti pubblici economici, sedi secondarie di società estere) l’imposta di bollo è pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.
Per i soggetti che non assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa (imprenditori individuali, società di persone, società cooperative, mutue assicuratrici, G.E.I.E., associazioni e fondazioni, altri enti, tra cui gli enti morali) l’imposta di bollo, qualora sia dovuta, è comunque pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.
Solo in caso di vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, per tali soggetti, l'imposta di bollo è maggiorata di € 16,00 ed è pertanto pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione.
Modalità di versamento
L'imposta può essere assolta nelle seguenti modalità:
Si sottolinea che l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il libro o registro siano posti in uso.
Casi di esenzione dal bollo
L’imposta di bollo non è dovuta per:
Sui libri dovrà essere indicata l’esenzione dall’imposta di bollo con la relativa norma di riferimento. Per gli enti del terzo settore nel modello L2 dovrà essere indicato il numero di iscrizione nel Registro unico del terzo settore (RUNTS), le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro dovranno risultare iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).
Le imprese sociali costituite in forma di società (tranne le cooperative sociali) NON sono esenti da imposta di bollo.
Tassa annuale
I seguenti soggetti:
devono versare la tassa annuale nelle seguenti misure:
La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito e, pertanto, in caso di eventuali aumenti o riduzioni dello stesso successivi a tale data, non incidono sull’importo della tassa dovuto per l’anno in corso, bensì sull’importo della tassa dovuta per l’anno successivo.
Modalità e termini di versamento:
La copia del versamento effettuato con il modello F24 o conto corrente postale deve essere allegata al Modello L2.
Altri casi
I seguenti soggetti:
devono versare la tassa di concessione governativa se intendono effettuare la bollatura nella seguente misura:
Le cooperative edilizie, regolarmente iscritte all’Albo delle società cooperative, sono tenute al pagamento di una tassa di concessione governativa pari ad Euro 16,75 ogni 500 pagine o frazione.
Modalità di versamento
Deve essere eseguito su conto corrente postale n. 6007 – intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto 21 – 65100 – Pescara, Causale: Tassa annuale vidimazione libri sociali.
Esenzione dalla tassa di concessione governativa
La tassa di concessione governativa non è dovuta per:
Sui libri dovrà essere indicata l’esenzione dalla tassa di concessione con la relativa norma di riferimento; per gli enti del terzo settore nella modello L2 dovrà essere indicato il numero di iscrizione nel Registro unico del terzo settore (RUNTS), le associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno risultare iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).
Le imprese sociali costituite in forma di società (tranne le cooperative sociali) NON sono esenti da tassa di concessione governativa.
Il frontespizio, deve riportare:
Il registro deve contenere in ogni pagina:
A scopo esemplificativo e di supporto si riporta una TABELLA RIASSUNTIVA
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Trento: via Calepina, 13
Rovereto: via Zeni, 8 c/o Trentino Sviluppo Spa
Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link
Per ulteriori informazioni sono disponibili: