Che cos’è
Il Repertorio economico amministrativo (REA) ha lo scopo di integrare i dati del Registro imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo. Tali informazioni riguardano dati quali, ad esempio, l’inizio e la cessazione dell'attività, l'insegna, la nomina di responsabili tecnici, l'attività prevalente, l'apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, etc.
Il numero REA è costituito da un numero decimale progressivo ed è sempre associato ad una codifica della provincia/CCIAA che lo ha assegnato.
Chi deve iscriversi al REA?
Tutte le imprese tenute all'iscrizione al Registro delle imprese comunicano le informazioni sopra indicate al REA con le stesse modalità previste per il Registro delle imprese.
Sono obbligati all’iscrizione al REA:
In particolare, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata (compresa quella unipersonale), le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società cooperative, i consorzi con attività esterna, le società consortili, gli enti pubblici economici, i gruppi europei di interesse economico, le società semplici dovranno fornire notizie relativamente:
Gli imprenditori commerciali individuali e i piccoli imprenditori, dovranno fornire notizie relative solo:
I soggetti collettivi non costituiti in forma di società (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.), che esercitano un’attività economica, devono iscriversi nel REA se sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. possesso della partita iva;
2. svolgimento di un’attività di cui agli artt. 2135 e 2195 del Codice civile (quindi attività agricola o commerciale);
3. svolgimento dell’attività sopra indicata nei confronti dei terzi (quindi anche dei non associati);
4. l’attività agricola o commerciale non deve essere prevalente rispetto all’attività “istituzionale” del soggetto (se l’attività è svolta in modo esclusivo o prevalente, infatti, il soggetto va iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese);
5. economicità nella gestione dell’attività (è necessario che i proventi consentano di coprire i costi);
6. l’attività deve essere svolta in modo professionale (quindi non occasionalmente).
Termini
Tutte le denunce al REA devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi; se presentate fuori termine sono soggette al pagamento della sanzione REA (vai alla pagina dedicata).
Trento: via Calepina, 13
Rovereto: via Zeni, 8 c/o Trentino Sviluppo Spa
Per accedere ai servizi allo sportello del Registro delle imprese e dell’Albo delle imprese artigiane è necessario prendere un appuntamento ai seguenti link
Per ulteriori informazioni sono disponibili: