Agenti di commercio: verifica dinamica dei requisiti
Gli artt. 6 e 7 del D.M. 26 ottobre 2011 prevedono che l’Ufficio Registro delle imprese debba verificare, almeno una volta ogni cinque anni, la permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio (ivi compresa l’assenza di incompatibilità con l’attività di lavoro alle dipendenze di persone, associazioni od enti pubblici e privati - ad eccezione dei pubblici dipendenti in regime di part-time non superiore al 50% - e mediatore) nei confronti delle imprese in attività, nonché nei confronti delle persone fisiche iscritte nell’apposita sezione del REA al fine di conservare il requisito professionale.
L’Ufficio ha pertanto avviato il procedimento di verifica dinamica dei requisiti; ogni impresa che svolge l’attività di agente e rappresentante di commercio e ogni persona fisica iscritta nell’apposita sezione del REA riceverà una comunicazione tramite posta elettronica certificata o, se non posseduta, tramite raccomandata A.R., con la quale viene invitata a presentare, entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, una pratica telematica di Comunicazione Unica (“Com-Unica”).
Le imprese dovranno allegare alla pratica la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, dai preposti e da tutti coloro che svolgono attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell’impresa, attestante il possesso dei requisiti ed eventuale dichiarazione sostitutiva antimafia;
- copia del documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto che sottoscrive con firma autografa le predette dichiarazioni e/o richieste.
Le persone fisiche dovranno allegare la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e sottoscritta dal soggetto interessato;
- copia del documento di identità in corso di validità.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione nella compilazione della dichiarazione sostitutiva in cui si attesta il possesso dei requisiti (in particolare ai requisiti morali); si ricorda che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Camera di Commercio dovrà inviare una segnalazione alla Procura della Repubblica per dichiarazione mendace, al fine dell’applicazione degli eventuali provvedimenti di competenza (ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Si fa inoltre presente che, nel caso in cui, a seguito del procedimento di verifica dei requisiti in oggetto, risulti che tali requisiti non sono posseduti dall’impresa e dai soggetti che svolgono l’attività di agente e rappresentante di commercio, oppure che non sia stato ottemperato, nei termini sopra indicati, alla corretta presentazione della pratica “Com-Unica”, corredata da tutta la necessaria documentazione, il Conservatore del Registro delle Imprese disporrà, con proprio provvedimento, come previsto dalla vigente normativa, l’inibizione alla continuazione dell’attività di agente e rappresentante di commercio e la conseguente iscrizione della cessazione dell’attività nel Registro delle imprese/REA.
La comunicazione inviata vale quindi anche quale comunicazione di avvio del procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività e cancellazione dell’attività dal Registro delle imprese/REA.
L’Ufficio non prenderà in considerazione, ai fini del corretto espletamento della verifica, la documentazione che non perverrà nel rispetto delle modalità sopra indicate.
Termini
Gli adempimenti vanno presentati entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.
Costi
Diritti di segreteria: 18,00 Euro
Bollo: esente
Contatti
Elisabetta Oss
Tel. +39 0461 887 111 (dalle 10 alle 12)
e-mail: elisabetta.oss@tn.camcom.it
Susanna Nardon
Tel. +39 0461 887 111 (dalle 10 alle 12)
e-mail: susanna.nardon@tn.camcom.it