Diritto annuale 2024
La misura del diritto annuale 2024 è invariata rispetto all'anno 2023, per effetto del combinato disposto del D.L. n. 90/2014, che prevede la riduzione del 50% degli importi previsti dal D.M. 21/4/2011 e del D.M. 23/02/2023 che prevede la maggiorazione del 20%.
Dal 1° gennaio 2024, gli importi del diritto annuale dovuti dalle imprese che chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o che aprono nuove unità locali o sedi secondarie, sono i seguenti:
Tipologia di impresa | Importi Sede | Importi Unità locale |
Imprese individuali che si iscrivono in sezione speciale | €53,00(*) | €11,00(*) |
Imprese individuali che si iscrivono in sezione ordinaria | € 120,00 | € 24,00 |
Società semplici agricole | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplici non agricole | € 120,00 | € 24,00 |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | € 120,00 | € 24,00 |
Società cooperative | € 120,00 | € 24,00 |
Consorzi | € 120,00 | € 24,00 |
Enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono in sezione ordinaria | € 120,00 | € 24,00 |
Società di capitali | € 120,00 | € 24,00 |
Società di persone | € 120,00 | € 24,00 |
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero | € 66,00 | |
Soggetti che si iscrivono al Repertorio Economico Amministrativo - REA (es. enti non commerciali che esercitano in modo secondario e non prevalente un’attività economica di natura commerciale) | € 18,00 |
(*) Sono stati indicati gli importi arrotondati all’unità di euro. Si ricorda che nel caso di iscrizione simultanea in sezione speciale di sede e unità locale, occorre utilizzare gli importi non arrotondati (€ 52,80 per la sede e € 10,56 per ogni unità locale); l’arrotondamento si effettua sull’importo totale dovuto.
IMPRESE GIÀ ISCRITTE ALL’1/1/2024
Per le imprese già iscritte all’1/1/2024 gli importi da versare sono gli stessi di quelli riportati nella tabella precedente, salvo che per le imprese, diverse da quelle individuali, iscritte in Sezione ordinaria. In questo caso, il diritto da versare si determina in base agli scaglioni di fatturato IRAP conseguito nel periodo di imposta precedente.
Tali imprese, se esercitano attività economica anche attraverso unità locali, devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale tenuto conto dell’importo massimo previsto.
Si ricorda che il calcolo può essere effettuato collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione “calcola e paga”.
Di seguito si illustrano i criteri che vengono adottati per definire l’importo.
Le imprese, diverse da quelle individuali, iscritte in Sezione ordinaria, calcolano l’importo del diritto annuo sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato IRAP, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa.
Da Euro | A Euro | Aliquote |
0 | 100.000 | € 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000 | 250.000 | 0,015% |
oltre 250.000 | 500.000 | 0,013% |
oltre 500.000 | 1.000.000 | 0,010% |
oltre 1.000.000 | 10.000.000 | 0,009% |
oltre 10.000.000 | 35.000.000 | 0,005% |
oltre 35.000.000 | 50.000.000 | 0,003% |
oltre 50.000.000 | 0,001% (fino ad un massimo di Euro 40.000) |
L’importo da pagare si ottiene determinando quanto dovuto per la sede, aggiungendo il 20% per ciascuna unità locale se presente, tenuto conto del limite massimo di € 200,00 per ognuna di esse. In tutti i calcoli intermedi si mantengono 5 cifre decimali. L’importo complessivo così ottenuto va ridotto del 40% (percentuale risultante dall’applicazione della riduzione del 50% e dell’aumento del 20%), poi arrotondato alla 2° cifra decimale e infine versato all’unità di euro.
Scadenza del versamento
Il diritto annuale 2024 deve essere versato entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno 2024 è domenica) oppure entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Tale maggiorazione deve essere versata al centesimo di euro, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, effettuano il versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, il termine dei versamenti che scadono il 30 giugno 2024, ovvero il 01 luglio 2024, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, è prorogato al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.
La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale. Scarica la nota ministeriale >>>
Modalità di pagamento
Per il calcolo è disponibile un foglio elettronico in formato .xlsx >>>
Per maggiori informazioni e per pagare online il diritto annuale consulta il sito web dedicato: il diritto annuale camerale