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Aggiornato il: 4 Luglio 2024

Mediazione e arbitrato

Mediazione e arbitrato - Camera di Commercio di Trento

La Camera di commercio offre a cittadini e imprese due strumenti di risoluzione delle proprie controversie, alternativi alla giustizia civile.

La mediazione civile
La mediazione è una procedura nella quale un soggetto neutrale, il mediatore, assiste le parti in lite, aiutandole a raggiungere una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa, costruita intorno alla collaborazione.

La normativa vigente prevede diversi tipi di mediazione:

  • obbligatoria: la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione civile nelle controversie relative a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 30 giugno 2023, con l’entrata in vigore della Riforma “Cartabia” (D.Lgs. 149/2022), la mediazione è condizione di procedibilità anche per le seguenti materie: contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, d’opera, di rete, di somministrazione, di subfornitura, di società di persone. Per la mediazione in materia di fornitura di energia elettrica e gas si informa che dal 1° gennaio 2024 la CCIAA di Trento non aderisce alla Convenzione stipulata tra Unioncamere e ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente); pertanto le domande di conciliazione devono essere presentate o presso il Servizio di conciliazione di ARERA oppure presso altri Organismi accreditati per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Vedi >>> 
  • demandata: la mediazione è disposta dal giudice in sede di giudizio, anche di appello. Il giudice, qualora ne valuti l’utilità in base alla natura della causa, allo stato di istruzione della stessa, al comportamento delle parti, può disporre il tentativo di mediazione;
  • contrattuale o statutaria: la mediazione è prevista da un'apposita clausola contrattuale o statutaria e diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • volontaria: il tentativo di mediazione può essere esperito anche con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte.

Per le materie che rientrano nell'obbligatorietà, e per le mediazioni demandate dal giudice, le parti dovranno essere assistite da un avvocato nel corso di tutta la procedura di mediazione; è possibile tenere gli incontri di mediazione anche in videocollegamento con modalità telematica su richiesta della/e parte/i.
Per attivare una mediazione vai alla pagina dedicata >>> 
 

L'arbitrato
L'arbitrato è una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativa alla giustizia ordinaria, in cui uno o più soggetti (arbitro unico o collegio arbitrale) neutrali vengono incaricati della soluzione di una lite insorta tra le parti.

Esistono le seguenti tipologie di arbitrato

  • arbitrato rituale, disciplinato dalla legge, la cui decisione (lodo) assume l'efficacia propria di una sentenza dell’Autorità giudiziaria ed è vincolante per le parti
  • arbitrato irrituale o libero, nel quale l'arbitro non ha l'obbligo di osservare regole procedurali e la cui decisione ha la natura e gli effetti di un "contratto"

In via generale tutte le controversie possono essere sottoposte agli arbitri, tranne quelle riguardanti lo stato delle persone (ad esempio: la separazione personale tra i coniugi, divorzio, ecc.), i diritti indisponibili in genere (per esempio: la potestà ed i diritti familiari), e taluni aspetti delle controversie di lavoro e assimilate.

La risoluzione delle controversie tramite arbitro:

  • può essere prevista in uno statuto sociale, in un contratto stipulato tra le parti (c.d. "clausola compromissoria"), oppure in uno specifico negozio giuridico separato dal contratto, di solito successivo allo stesso (c.d. "compromesso").
  • deve essere specificata, a pena di nullità, per iscritto indicando gli arbitri o le modalità di designazione. Gli arbitri possono essere uno o più d'uno, ma sempre in numero dispari sin dal momento iniziale.

Consulta le schede di dettaglio per ottenere informazioni su procedure, tempi e costi di mediazione e arbitrato >>>
Per attivare un arbitrato vai alla pagina dedicata >>>
 

Modalità di pagamento
Il soggetto promotore della mediazione potrà pagare le spese di avvio sulla piattaforma SIPA >>> che permette al cittadino/impresa di effettuare i pagamenti on line in assenza di un avviso di pagamento pagoPA. Restano ancora validi i pagamenti eseguiti:

  • contanti presso gli sportelli abilitati dell’ente camerale;
  • bancomat o carta di credito presso gli sportelli abilitati dell’ente camerale.

Conciliazione

Via Calepina, 13
38122 Trento

Tel 
0461 887213 - 218 - 301
Orari 

Reperibilità telefonica:
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Si accede all'ufficio solo su appuntamento.

Contatti: 

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