Accesso civico
Accesso civico semplice
Chiunque - senza necessità di motivazione e senza sostenere spese - ha il diritto di richiedere alla pubblica amministrazione inadempiente il pieno rispetto degli obblighi di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, previsti dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa (art. 5, D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recepito dalla L.R 29 ottobre 2014 n. 10).
La richiesta (vedi modulo allegato) va inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente camerale, Alberto Olivo, Segretario generale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, secondo le modalità di invio indicate in fondo al modulo.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Ente camerale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica sul sito web il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contestualmente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento testuale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati, l'Ente camerale indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di ritardo o mancata risposta nel termine anzidetto, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (vedi modulo allegato), la Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Trento. L'intervento sostitutivo può essere richiesto agli stessi recapiti e con le stesse modalità sopra descritte.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Organi istituzionali: tel. 0461/887395
Accesso civico generalizzato
L'accesso civico generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm., recepito dall'art. 1, comma 1 lett. 0a) della L.R. 10/2014 e ss.mm., ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L'accesso civico generalizzato può essere richiesto da chiunque, senza necessità di motivare l'istanza ed ha ad oggetto i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, ad eccezione dei casi elencati dall'art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013.
L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta è tenuta a provvedere entro 30 giorni dalla stessa, salvo il termine sia sospeso per consentire la comunicazione della richiesta ai controinteressati eventualmente presenti.
Il rilascio dei documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, ad eccezione del rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
La richiesta (vedi modulo allegato) va inoltrata, secondo le modalità di invio indicate in fondo al modulo, al Servizio relazioni con il pubblico della Camera di Commercio di Trento, che provvederà a inoltrarlo all'Ufficio competente.
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nel termine di 30 giorni, il richiedente può:
- Chiedere il riesame della decisione (o la decisione) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato nel termine di 20 giorni
- Presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale
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