Diritto annuale 2016
È fissato al 6 luglio 2016 il termine per effettuare il versamento del diritto annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Lo prevede il DPCM 15 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016.
La proroga riguarda:
- i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore compresi coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi;
- i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (i c.d. “minimi”);
- i soggetti “minimi” e “forfettari”;
- i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
Tutti i soggetti indicati possono effettuare il predetto versamento:
- entro il giorno 6 luglio 2016, senza nessuna maggiorazione;
- dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate, la scadenza rimane il 16 giugno 2016, con la possibilità di proroga al 18 luglio 2016 (il 16 luglio cade di sabato), maggiorando il dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Determinazione degli importi - Nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n° 0279880 del 22 dicembre 2015
Nota di cortesia inviata alle imprese iscritte in Sezione speciale e nel Repertorio economico amministrativo (REA)
Nota di cortesia inviata alle imprese iscritte in Sezione ordinaria
Riscossioni - diritto annuale
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