Gli artt. 6 e 7 del D.M. 26 ottobre 2011 prevedono che l’Ufficio Registro delle imprese debba verificare, almeno una volta ogni cinque anni, la permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio (ivi compresa l’assenza di incompatibilità con l’attività di lavoro alle dipendenze di persone, associazioni od enti pubblici e privati - ad eccezione dei pubblici dipendenti in regime di part-time non superiore al 50% - e mediatore) nei confronti delle imprese in attività, nonché nei confronti delle persone fisiche iscritte nell’apposita sezione del REA al fine di conservare il requisito professionale.