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Aggiornato il: 28 Febbraio 2019

Commercio estero: accordo UE-Giappone

Inviato da ctn0245 il 07/02/2019 - 12:02
Dall'1 febbraio è in vigore l'EPA

TRENTO, 7 febbraio 2019 - Nei giorni scorsi è entrato in vigore uno dei più importanti accordi commerciali mai negoziati dall'Europa. Si tratta dell’Accordo di Partenariato Economico (EPA – Economic Partnership Agreement) tra UE e Giappone che dal primo febbraio 2019 istituisce un’area di libero scambio che coprirà più o meno un terzo di tutto il valore delle transazioni commerciali a livello mondiale. Sarà così eliminata non solo la maggior parte dei dazi pagati ogni anno dalle imprese comunitarie che esportano in Giappone, ma verranno anche rimosse  le principali barriere non tariffarie, cioè gli ostacoli di natura normativa, che impediscono alle imprese di entrare nel mercato giapponese. Con la piena attuazione delle disposizioni saranno soppressi i dazi doganali su oltre il 90% delle merci. Almeno nell’immediato l’accordo riguarderà principalmente due categorie di prodotti: quelli alimentari europei come carne, formaggio, cioccolato e vino, che al momento sono tassati in Giappone fino al 40 per cento, e le automobili prodotte dalle principali aziende del Sol Levante. Verranno inoltre riconosciute oltre 200 indicazioni geografiche protette, molte delle quali italiane. Particolarmente importante per l’Italia l’abolizione dei dazi sui prodotti enologici (attualmente al 15%) e sui formaggi (quasi il 30%). Inoltre per le aziende europee sarà più semplice partecipare a gare di appalto in Giappone, un mercato da tempo ambito dagli imprenditori del Vecchio Continente. Le realtà italiane interessate ad esportare in Giappone, beneficiando delle tariffe agevolate previste dall'accordo, avranno l'obbligo di dimostrare l'origine europea/italiana del prodotto spedito. 

Accordo Epa - Informazioni operative

L’accordo EPA prevede due modalità alternative per dimostrare l'origine del prodotto: 1) dichiarazione di origine (attraverso il sistema REX - Registered Exporter System); 2) la cosiddetta “conoscenza dell’importatore”.

In entrambi i casi ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale, gli esportatori e gli importatori dovranno fare riferimento alle precise regole di origine previste dall’EPA (Capitolo 3 dell’Accordo). Nella tabella qui consultabile è inoltre possibile verificare le regole per ogni singola categoria di prodotto.

Al fine di procedere alla registrazione tramite sistema REX (Registered Exporter System) l'esportatore (o il rispeditore) nazionale deve presentare domanda all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, utilizzando unicamente il modulo di domanda 22-06 BIS, scaricabile cliccando qui.

Una volta ottenuto il numero REX al termine della registrazione, l’operatore potrà utilizzarlo per esportare in Giappone inserendolo nell'apposita dichiarazione di origine (scaricabile qui) che a sua volta andrà inclusa nella fattura o altro documento commerciale che accompagnerà la merce spedita.

In data 22 gennaio 2019, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diramato la Circolare n. 1/D (Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e Giappone. Indicazioni e modalità applicative), consultabile qui.

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