L'articolo 16 della Legge n. 34/2026 ha introdotto importanti novità per la tutela del settore artigiano, rafforzando le norme contro l'uso improprio dei termini riconducibili all'artigianato e inasprendo il relativo quadro sanzionatorio.
Cosa cambia: stop all'uso dei termini in promozione e pubblicità
Il divieto di utilizzare riferimenti all'artigianato (come artigianale, artigiano, bottega artigiana e simili) da parte di soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane non riguarda più soltanto la ditta, l’insegna o il marchio. A seguito della riforma, il divieto è esteso esplicitamente anche a tutte le attività di promozione e pubblicità dei propri prodotto o servizi.
Chi riguarda
Nessuna impresa o professionista può presentare sul mercato i propri prodotti o servizi utilizzando termini che richiamino l'artigianalità se non possiede i requisiti previsti dalla legge e non risulta regolarmente iscritta all'Albo delle imprese artigiane.
Inasprimento delle sanzioni
La nuova normativa prevede un significativo inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque utilizzi illegittimamente tali riferimenti nella ditta, nei marchi, nelle insegne o nelle comunicazioni promozionali.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è irrogata dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione