Ai sensi del regolamento UE, a decorrere dal 31/12/2024 i conducenti che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo saranno soggetti, nell'ambito dei controlli su strada, a verifiche sulle attività svolte nei 56 giorni precedenti al controllo medesimo.
Per poter assolvere correttamente a tale obbligo, i titolari di carte omologate con standard G2 è opportuno che facciano attenzione alla versione della loro carta, verificando il codice di omologazione riportato sul retro della carta stessa:
I titolari di carte omologate con standard G2V2 (E 3 1004) hanno già a disposizione i dati relativi ai tempi di guida degli ultimi 56 giorni nella memoria della carta stessa.
I titolari di carte omologate con standard G2V1 (E 3 1003) devono tenere conto che:
Quindi, prima di pensare ad una sostituzione della propria Carta G2V1 (E 3 1003), il titolare può autonomamente verificare se la stessa sia in grado di conservare in memoria almeno gli ultimi 56 gg. di attività: in questo caso non sarà nemmeno necessario dotarsi di stampe dei dati di guida per tale periodo.
Si ricorda, pertanto, che non sussiste alcun obbligo normativo di sostituzione delle Carte G2V1 (E 3 1003), le quali rimangono valide fino alla loro scadenza naturale.
Nel caso in cui sia invece necessaria la sostituzione, dal momento che la nuova Carta registra dal primo giorno del suo utilizzo, bisognerà procedere a scaricare i dati della vecchia Carta prima della riconsegna in Camera di Commercio. In caso di richiesta di nuova carta G2V2 (in modalità rinnovo per modifica dati, precisando che è dovuta al cambio della normativa, dietro pagamento del diritto di segreteria vigente), si ricorda che l'interessato dovrà procedere con il ritiro allo sportello della nuova Carta e la contestuale restituzione della carta precedente, in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide.