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Aggiornato il: 16 Dicembre 2019

Calzature

L’etichetta deve essere presente su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni relative al materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna); l’etichetta deve essere ben visibile, saldamente applicata e durevole, ben leggibile ed accessibile al consumatore.

Devono essere inoltre riportati i dati identificativi del prodotto (marca, modello, articolo, lotto, codice a barre, ecc.), il marchio di fabbrica o il marchio commerciale o la denominazione e/o ragione sociale ed indirizzo del produttore (o suo rappresentante) o eventualmente del responsabile dell’immissione sul mercato europeo qualora i primi due soggetti non abbiano sede nell’Unione Europea.

All’interno dei punti vendita deve essere presente un cartello ben visibile che illustra la simbologia adottata sull’etichetta, ai fini di quanto sopra previsto.

Normativa
La normativa comunitaria e nazionale è disponibile al sito Vigilanza del Mercato curato da Unioncamere.
 

 

Vigilanza e sicurezza prodotti

Via Calepina, 13
38122 Trento

Tel 
0461 887348
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da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
Si accede all'ufficio solo su appuntamento

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